Articolo 23 - Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
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Versione
7 ottobre 2016

Art. 23

(Deliberazione dei provvedimenti)


1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le disposizioni dell'articolo 101 del codice.


2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente.


3. La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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