Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6317
CASS
Sentenza 5 maggio 2001

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L'art. 2, primo comma della legge n. 336 del 1970 sui benefici in favore degli ex - combattenti si applica sino al momento della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza e non opera, salva diversa espressa previsione contrattuale, in occasione della eventuale successiva applicazione di meccanismi di perequazione automatica per effetto di istituti contrattuali che disciplinano pensioni integrative (sulla base di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva accertato il diritto dell'ex dipendente di istituto di credito, in base al Regolamento pensionistico interno, a differenze di pensione derivanti dall'applicazione dei benefici combattentistici agli incrementi dello stipendio per effetto dell'assorbimento di varie indennità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6317
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6317
    Data del deposito : 5 maggio 2001

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