Sentenza 5 maggio 2001
Massime • 1
L'art. 2, primo comma della legge n. 336 del 1970 sui benefici in favore degli ex - combattenti si applica sino al momento della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza e non opera, salva diversa espressa previsione contrattuale, in occasione della eventuale successiva applicazione di meccanismi di perequazione automatica per effetto di istituti contrattuali che disciplinano pensioni integrative (sulla base di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva accertato il diritto dell'ex dipendente di istituto di credito, in base al Regolamento pensionistico interno, a differenze di pensione derivanti dall'applicazione dei benefici combattentistici agli incrementi dello stipendio per effetto dell'assorbimento di varie indennità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6317 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
4. Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
5. Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla società per azioni cassa di Lucca, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via XX Settembre 3 presso lo studio dell'avvocato Bruno Sassani, che, unitamente all'avvocato Francesco Luiso, la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
contro
IA SC, elettivamente domiciliato in Roma in via Bergamo 3 presso lo studio dell'avvocato Amos Andreoni, che, unitamente agli avvocati Piergiovanni Alleva e Giulio Giraudo, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lucca in data 8 maggio 1998, depositata il 15 settembre 1998, numero 791, r.g. 4855/93;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 5 marzo 2001 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Giuseppe Li Marzi per delega dell'avvocato Amos Andreoni;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 6 luglio 1992, IA SC convenne in giudizio, avanti il pretore di Lucca, la società Cassa di Risparmio di Lucca della quale chiese la condanna al pagamento di differenze pensionistiche dovutegli ai sensi della legge numero 336 del 1970. A fondamento della domanda, il IA espose di essere stato dipendente della Cassa, come direttore generale della stessa, fino al 31 dicembre 1977 quando si pose in quiescenza beneficiando delle agevolazioni previste per i combattenti, ma che, a partire dal 1980, per quanto ancora qui interessa, la Cassa aveva tenuto conto, ai fini della determinazione della base retributiva per il calcolo della pensione, non dell'intero stipendio ma di un importo minore in quanto depurato di voci retributive che erano confluite in esso per effetto di quanto previsto dai contratti collettivi succedutisi nel tempo, venendo così violata la disposizione di cui all'articolo 20 del Regolamento pensionistico interno che stabiliva il principio di agganciamento della retribuzione pensionabile a quella del pari-grado in servizio, giustificando la Cassa il proprio comportamento con la previsione dell'articolo 6 del Protocollo di intesa in data 8 ottobre 1986 per il contratto collettivo nazionale per i funzionari, a termini del quale le voci retributive in questione, pur confluendo nello stipendio, "conservavano la loro individualità, in modo da evitare, al riguardo, effetti automatici indotti". Tale giustificazione non era peraltro condivisibile, in quanto la clausola invocata non era applicabile nella specie sia perché, attraverso la scomposizione dello stipendio, si veniva a ridurre inammissibilmente la quantificazione dei benefici combattentistici, e sia perché la stessa doveva considerarsi priva di efficacia incidendo sulla materia previdenziale preclusa alla negoziazione sindacale. La società convenuta, costituitasi, oppose che l'accorpamento nello stipendio delle voci retributive non aveva determinato un effettivo incremento dello stesso ai fini pensionabili, come del resto espressamente riconosciuto dalle parti con l'articolo 6 del Protocollo di intesa.
La domanda - respipta dal pretore con pronuncia del 7 giugno 1993 nei confronti della quale il IA propose appello - è stata invece accolta dal locale tribunale con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rilevato che, con riferimento al settore creditizio, lo stipendio è uno dei componenti della paga base dovendo allo stesso aggiungersi le varie indennità (di integrazione della contingenza, di mensa, di spese tranviarie e altre) che, soppresse, vennero accorpate in esso, che quindi venne ad aumentare, conseguendone che del suo risultato finale si sarebbe dovuto tenere conto ai fini del ricalcolo previsto dall'articolo 20 del Regolamento. Quanto poi alla clausola del Protocollo d'intesa era assorbente la considerazione che essa non poteva incidere sul diritto acquisito al calcolo dei benefici combattentistici sulla base dello stipendio comprensivo degli incrementi subiti, dovendo inoltre tenersi conto della assenza, in capo al sindacato stipulante, di ogni potere di rappresentatività rispetto ai lavoratori cessati dall'impiego.
Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società Cassa di Risparmio di Lucca con ricorso sostenuto da un motivo e illustrato con memoria. Il IA resiste con controricorso.
Motivi della decisione:
Con l'unica ragione di censura, la società ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970 numero 336, nonché omessa motivazione su un punto essenziale della controversia, e violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 del codice civile in relazione agli articoli 20 e 11 del regolamento pensionistico della Cassa di risparmio di Lucca del 29 novembre 1972. Deduce, in primo luogo, che apoditticamente il tribunale ha affermato che, con riferimento al settore del credito, lo stipendio è una delle componenti della paga-base dovendo a esso aggiungersi le indennità variamente denominate, non avendo invece considerato che i due termini sono tra loro sinonimi costituendo la retribuzione tabellare, e che è la retribuzione globale quella che risulta dalla somma tra questa e le diverse indennità versate al dipendente. Tanto premesso, la ricorrente espone che nella specie non veniva in questione la corretta, o meno, applicazione dell'articolo 2 della legge numero 336 del 1970, ma esclusivamente i criteri regolanti, a norma del regolamento interno, l'adeguamento automatico della pensione integrativa alle retribuzioni dei dipendenti pari- grado in servizio, disciplinato esclusivamente dal regolamento pensionistico della Cassa, totalmente trascurato dal giudice di merito, che non ha considerato per quanto previsto dall'articolo 20 dello stesso, che l'incremento della pensione è dovuto solo se vi sia un incremento effettivo della retribuzione globale del pari-grado in servizio e non nella ipotesi di un mero travaso di alcune voci su altre al quale non consegua alcuna variazione del trattamento complessivo. Infine, si aggiunge, privo di senso è il riferimento ai diritti quesiti, dovendo questi limitarsi a quello ai benefici combattentistici attribuito dalla legge numero 336 e operando per il resto la contrattazione collettiva e, in particolare, la esplicita disposizione contenuta nel protocollo d'intesa 8 ottobre 1986. I rilievi formulati dalla società ricorrente sono fondati. E invero, deve preliminarmente osservarsi che l'articolo 2 della legge numero 336 sopra citata testualmente prescrive che "ai dipendenti .... all'atto della cessazione dal servizio per qualunque causa, sono corrisposti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o ...". A sua volta poi l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1971 numero 824 fissa i criteri per la determinazione degli aumenti periodici da attribuirsi ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.
Non è quindi contestabile - in considerazione dell'inequivocabile formulazione letterale della prima delle due disposizioni - che i benefici attribuiti, dalla disciplina normativa in materia previdenziale agli ex combattenti si esauriscono con il riconoscimento figurativo, all'atto del collocamento a riposo, degli "scatti" da computarsi, nella misura predeterminata dal legislatore stesso, sullo stipendio goduto dagli interessati al momento della cessazione dal servizio. Nè questa norma o altre, contenute in provvedimenti legislativi alle quali, del resto, non viene fatto alcun riferimento nella sentenza impugnata e nel controricorso - prevedono una indicizzazione della misura del trattamento pensionistico degli ex combattenti quale risultato, in aumento rispetto agli altri lavoratori, dai benefici loro accordati in riconoscimento della pregressa partecipazione alla attività bellica. Orbene, non è in contestazione - per quanto risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso controricorso - la circostanza che nel calcolo delle entità della pensione e della indennità di buonuscita, a suo tempo liquidate al IA, vennero doverosamente conteggiati, secondo i criteri indicati nell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge numero 824 del 1971, gli "aumenti periodici" dello stipendio all'epoca contrattualmente goduto. Ne consegue che la domanda di adeguamento del trattamento pensionistico allo stipendio del pari grado, a cui sostegno fosse stata invocata la normativa in materia di benefici per gli ex combattenti, è giuridicamente destituita di qualsiasi pregio, sicché per tale parte la decisione impugnata è inficiata da insanabile errore. Peraltro, sembrerebbe dal contenuto della sentenza stessa, che il IA avesse posto a fondamento della pretesa anche una specifica clausola del Regolamento pensionistico della Cassa di Risparmio di Lucca, e cioè l'articolo 20 di questo, prevedente una pensione integrativa a carico della Cassa e l'incremento del relativo trattamento nella ipotesi di incremento di quello economico del personale pari-grado in servizio e disponendo - per quanto risulta dalla sentenza impugnata - che "la base pensionabile (per i primi) è costituita dallo stipendio del momento di pensionamento maggiorato degli aumenti pari a una percentuale di quelli di cui, a seguito di nuovi contratti sindacali nazionali recepiti in azienda, vengano a godere i pari-grado in servizio".
Il giudice di merito ha ritenuto che - (essendo lo stipendio, "con riferimento al settore del credito", una delle componenti della paga- base nella quale concorrono altre indennità ed essendo state soppresse e accorpate nel primo, successivamente alla andata in pensione del IA, alcune di tali indennità) - erano gli stipendi del pari-grado in servizio ad avere subito un incremento, con la conseguenza della necessità di una rideterminazione della pensione goduta dal IA, e ciò a prescindere dalla considerazione che l'incremento fosse stato meramente formale non essendosi nella realtà verificato un effettivo aumento della paga-base o retribuzione globale. A questo proposito poi, lo stesso giudice ha escluso che potesse trovare applicazione la espressa previsione della contrattazione collettiva, contenuta nel Protocollo d'intesa, secondo la quale le voci retributive conglobate nello stipendio "conservavano la loro individualità in modo da evitare effetti automatici indotti", argomentando che la stessa non poteva sacrificare diritti acquisiti dal lavoratore quali erano i benefici combattentistici specie nel caso in cui, come nella specie, la contrattazione era intervenuta con le organizzazioni sindacali prive di potere di rappresentanza dei lavoratori cessati dall'impiego. Il ragionamento non è accettabile. Vero è che anche l'interpretazione del regolamento di un fondo aziendale di integrazione delle pensioni è devoluta esclusivamente al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale o per insufficienza o illogicità della motivazione (per tutte, Cass., 10 dicembre 1986, n. 7339). Ma proprio da questi vizi sono inficiate le proposizioni svolte dal tribunale di Lucca.
Occorre in primo luogo osservare che la operatività della disposizione contenuta nel Regolamento evidentemente prescinde dal presupposto del godimento dei benefici combattentistici, avendo come destinatari tutti i dipendenti dell'ente cessati dal servizio e godenti di pensione, conseguendone la erroneità di un qualsiasi aggancio tra la prima e il secondo.
Tanto premesso, è da rilevarsi che assolutamente apodittica è la affermazione da cui prende le mosse il giudice di merito, e cioè quella che "con riferimento al settore del credito", lo stipendio è una delle componenti, insieme ad indennità variamente denominate, della paga-base", risolvendosi essa nella mera enunciazione di una massima di esperienza priva del sostegno di una qualsiasi argomentazione dimostrativa.
Ma illogica appare la lettura della disposizione in questione se operata alla luce della clausola del Protocollo d'intesa, espressamente prevedente, per concorde volontà delle parti contrattuali, che le indennità, che erano state formalmente soppresse e conglobate nello stipendio, dovessero conservare "la loro individualità in modo da evitare effetti automatici indotti", sembrando dovesse ciò intendersi come esclusione dell'importo rappresentato dalle stesse dal computo della pensione integrativa. Nè è condivisibile l'osservazione del giudice di merito circa la non operatività della clausola in questione rispetto ai già pensionati per essere stata la stessa concordata tra la azienda e le organizzazioni sindacali. E invero, prevedendo il Regolamento l'aumento della pensione integrativa per il caso di incremento del trattamento economico per effetto "dell'applicazione aziendale di accordi sindacali", dal contenuto integrale di tali accordi non sembrerebbe potersi prescindere al momento della concreta necessità del ricalcolo del trattamento pensionistico. D'altra parte, non venendo a subire un decremento lo stipendio già maturato e sulla cui base venne computata le pensione originaria, nessun sacrificio di "diritti quesiti" appare ipotizzabile.
Della sentenza impugnata si impone quindi la cassazione con rinvio ad altro giudice di merito - che si designa nella Corte d'appello di Firenze - che deciderà la causa nel rispetto del seguente principio di diritto: "l'operatività della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970 numero 336 sui benefici in favore degli ex combattenti si esaurisce al momento della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza e non si protrae, salva diversa espressa previsione contrattuale, nei successivi momenti di applicazione di meccanismi di perequazione automatica per effetto di istituti contrattuali prevedenti pensioni integrative". Quanto poi alla distinta domanda del IA di adeguamento della pensione allo stipendio del pari-grado in servizio - se effettivamente proposta con l'atto introduttivo del giudizio - si dovrà accertare la sussistenza in fatto dei presupposti che la giustificassero, decidendosi poi sulla stessa sempre nel rispetto degli altri principi sopra enunciati e adeguatamente interpretandosi le clausole della contrattazione collettiva tenendosi conto altresì della normativa succedutasi nella relativa materia. Alla stessa Corte territoriale si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2001