Articolo 6 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 gennaio 1965
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Versione
27 agosto 1966
Art. 6.
I periodi di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si cumulano con quelli coperti da contribuzione - per una qualsiasi diversa attivita' - nell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' con quelli derivanti da altra attivita' autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti.
L'assicurato o i suoi superstiti hanno tuttavia diritto ad ottenere la pensione prevista dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, quando tutti i requisiti di legge risultino maturati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione speciale:
a) alla data della domanda, per la pensione di invalidita';
b) al compimento dell'eta' prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o comunque prima dell'eta' fissata dall' articolo 17 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , per la pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso del dante causa per il trattamento di pensione ai superstiti.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N.613))
Entrata in vigore il 27 agosto 1966
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