Art. 1-bis. (( (La giurisdizione tributaria). )) (( 1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all' articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022 .
2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 4 a 4-quater.
3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 e' individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado ))
2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 4 a 4-quater.
3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 e' individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado ))