Sentenza 10 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 9374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9374 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
ARTT. 46 £3412111-1991, N.374 03 74 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE DENOME DEL POPOLO TALIAN (IST.NE GIUDICE BI PACES U PREMA DI CASSAZIONE Oggetto RESTITUZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE INDEBITO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15758/99 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Consigliere 2152p Cron. Dott. Giovanni VERUCCI Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 23/02/2001 Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DICASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIC COPIC S ENT ENZA Richiesta copia studio dal Sig.
5.2400 sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 il 10.07.A COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA, in persona del Sindaco ILCANOFI LENE pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CORTE SUPREMA DYCANSAZIONE UFFICIC MAZZINI 13, presso l'avvocato FIORETTI CARMAGNOLA L., w Richiesta, topla studio dal S REP rappresentato e difeso dall'avvocato PARISI ANTONINI, per diritti L. 3000 giusta procura a margine del ricorso;
11. 10.07.01 ricorrente IL CANCELLIERE
contro
CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAPALE GIOSUE', LUNIGIANA 6, presso l'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO INTILISANO, 2001 giusta procura a margine del controricorso;
518 - controricorrente avversO la sentenza n. 25/99 del Giudice di pace di MILAZZO, depositata il 05/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Intilisano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità e rigetto della censura per omessa pronuncia;
rigetto domanda ex art. 96 cpc;
accoglimento domanda rimborso spese procedura sospensione. Svolgimento del processo 1 Papale Giosuè, con citazione del 23 aprile 1998, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Milazzo il Co- mune di San Filippo del Mela, chiedendone la condanna alla restituzione di lire 212.500 indebitamente pagate 1995 e per la frequenza alla scuola materna negli anni 1996, perchè detto servizio è gratuito per legge. Il Comune convenuto si costituiva chiedendo la sospensione del giudizio in pendenza di ricorso al TAR riguardante le delibere attinenti al servizio in que- stione e, nel merito, la reiezione della domanda. Il Giudice di pace, in accoglimento della doman- con sentenza 5 marzo 1999, condannava il Comune al da, 2 Ch pagamento della somma richiesta con gli interessi lega- li dalla data dei singoli versamenti. Avverso la sentenza ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 24 giugno 1999, il Comune di San Filippo del Mela, formulando tre motivi di gra- vame. Il Papale resiste con controricorso notificato il 28 luglio 1999, con il quale chiede la condanna del ri- corrente per responsabilità aggravata e distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'avv. Pietro Intelisano. Ha anche depositato memo- ria, con la quale ha chiesto anche la condanna del ri- corrente alle spese della procedura di sospensione da lui promossa davanti al giudice di pace ex art. 373 c.p.c. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione della legge 18 marzo 1968, n. 444, in relazione al d.l. n. 786 del 1981 e al d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983; della legge n. 488 del 1986, della legge n. 39 del 1990; della legge n. 66 del contraddittoria 1989. Si denuncia altresì l'omessa о controversia, motivazione su un punto decisivo della sostenendosi che le somme in questione riguardavano il servizio di refezione scolastica e non le rette scola- stiche e che il Giudice di pace, statuendo diversamen- 3 te, sarebbe incorso nel vizio di extrapetizione, non avendo l'attore fornito alcuna prova in merito alla circostanza che le somme attenevano alle rette, nè avendo la sentenza tenuto conto delle deliberazioni del Comune al riguardo. Con il secondo motivo si denunciano la violazio- ne dell'art. 2697 cod. civ., eccesso di potere, mancan- za di prova, vizio di ultra ed extra petizione, sotto il profilo che il giudice avrebbe deciso la causa senza che l'attore avesse fornito la prova del fondamento della domanda, sulla base di un ricostruzione dei fatti operata di ufficio. Con il terzo motivo si denuncia l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, costituito dalla domanda di sospensione del giudizio in attesa della decisione del TAR sulle delibere comunali che avevano disposto in ordine al servizio della scuola ma- terna, deducendosi che la sospensione rispondeva a principi di opportunità. Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile. Questa Corte, con la sentenza 15 ottobre 1999, n. 716 della SS.UU., ha statuito che, a seguito della nuo- va formulazione dell'art. 113 c.p.c., il Giudice di pa- ce, quando pronuncia in controversie di valore non su- 4 periore a lire due milioni non deve provvedere alla in- dividuazione della norma di diritto sostanziale astrat- tamente applicabile alla controversia, nè è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto sol- tanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie, nonchè, a norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacchè nelle su dette controversie deve giudicare facendo applica- zione di un' equità sostitutiva. Conseguentemente le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controver- sie del su indicato valore da ritenersi sempre pro- nunciate secondo equità, anche ove il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con о senza espressa indicazione della sua corrispondenza all'equità - sono ricorribili in cassazione unicamente per violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 360, nn. 1, 2 e 4 (in quest'ultima ipotesi anche per inesistenza della motivazione), nonchè ai sensi dell'art. 360, n. 5, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, atte- nendo al punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la 5 censura di violazione di legge sostanziale è consentita soltanto in caso di violazione delle norme costituzio- nali о comunitarie di rango superiore a quelle ordina- rie. Ciò premesso, quanto al primo motivo, esso va di- chiarato inammissibile nella parte in cui con esso si deducono violazioni di legge sostanziale, nonchè vizi motivazionali, per quanto sopra detto non proponibili dinanzi a questa Corte. Il primo motivo va dichiarato infondato - nella parte in cui con esso si allega un vizio di extrapeti- zione che sarebbe consistito nell'avere il giudice ac- colto la domanda nonostante che l'attore non avesse fornito la prova che le somme domandate afferivano a rette scolastiche e non alla refezione unitamente al secondo, con il quale sostanzialmente si replica la stessa doglianza. In proposito va osservato per un verso che il vi- zio di ultrapetizione può consistere unicamente nella mancata decisione su una domanda o un'eccezione, ovvero nella decisione di una domanda o di una eccezione non proposta, mentre con il motivo sostanzialmente si cen- surano le valutazioni delle prove in atti compiute dal Giudice di pace. Per altro verso va Osservato che in sede di merito, con la comparsa di risposta, l'odierno £b 6 ricorrente non aveva contestato che le somme domandate afferissero a rette scolastiche, deducendo che il Comu- ne non le aveva restituite solo perchè i relativi adem- pimenti "richiedono tempi tecnici necessari per il per- fezionamento del relativo atto che deve pure essere sottoposto all'esame dell'autorità di controllo". Non si vede, pertanto, in che cosa possa essere consistito il vizio di extrapetizione. Quanto al terzo motivo con il quale si deduce l'omessa pronuncia sulla istanza di sospensione del processo, in pendenza delricorso al TAR, nonchè l'opportunità della sospensione anche esso è infonda- to, essendosi il Giudice di pace pronunciato in senten- za riguardo all'istanza di sospensione ed essendo CO- munque improponibile in questa sede qualunque questione sulla sua opportunità. Quanto alla domanda di condanna per responsabilità stessa è inammissibile per essere stataaggravata formulata senza allegazione di un danno diverso dalle spese di causa e del generico nocumento ricadente sull'istante quale cittadino del Comune soccombente per le spese da questo sopportate in relazione alla lite. Quanto alla domanda relativa alle spese della procedura ex art. 373 c.p.C., relativa alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugna- 7 fly ta, va osservato che questa Corte è competente a liqui- dare tali spese (Cass. 16 aprile 1987, n. 3780) e la relativa domanda è proponibile anche con la memoria, ove la procedura, come nel caso di specie, sia poste- riore alla proposizione del ricorso, ma deve essere ri- gettata essendo stata la documentazione relativa alla - necessaria ai fini di detta liquida- fase cautelare depositata solo in udienza, in assenza della zione controparte e senza la notifica prevista dall'art. 372 c.p.c., da applicarsi in via analogica, ai fini del ri- fly spetto del principio del contraddittorio: "impuesto fludio"
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso. Dichiara inammissibile la domanda ex art. 96 c.p.c. Rigetta la domanda ex art. 373 c.p.C. Condanna il Comune di San Filippo del Mela al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidandole nella misura di lire seicentomila per ono- rari, oltre a lire 39100 per spese vive, da distrarsi in favore dell'avv. Pietro Intilisano. Così deciso in Roma il 27 aprile 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente m Francesco Felicetti Angelo Gried e Telo i t s % seque 8 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 10 LUG 2001 IL CANCELLIERE Maria Di ZO IL CANCELLIERE Maria Di ZO Marie Dr Nutr O L 4 7 L 3 O ) . B E N E , C 1 E A 9 N P 9 O 1 I I - Z 1 D 1 A - R E 1 T 2 C S I I . L G D E U 9 R I 3 G A E D E 6 I 4 N T . . N T T E T S S R (I E A