Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, la presunzione di pericolosità correlata alla natura dell'attività delittuosa assunta a presupposto dell'applicazione della misura non comporta la riduzione del livello di verifica circa l'esistenza di un complesso di elementi fattuali idonei in concreto a legittimare la considerazione del proposto come indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa.
Commentario • 1
- 1. La confisca di prevenzione nelle imprese a partecipazione mafiosaFrancesco Martin · https://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2010, n. 7937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7937 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/02/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 336
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 36341/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO ED, nato il [...] a [...];
avverso il decreto in data 17.7.2009 della Corte d'appello di Catania;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Catania confermava il decreto emesso il 10.7.2008 dal Tribunale di Catania che aveva disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per due anni e sei mesi, con cauzione di Euro 10.000,00, nei confronti di ED SO. Osservava, a ragione, la Corte d'appello che il Tribunale aveva accolto la proposta, che seguiva alla archiviazione del procedimento iniziato a carico del US per l'ipotesi di partecipazione, o meglio di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, correttamente valorizzando, sulla base di una lettura complessiva delle conversazioni intercettate, le "qualificate relazioni" intrattenute dal US con una serie di soggetti inseriti o "vicini" al clan mafioso Santapaola, e in particolare alla frangia facenti capo a LO TT (OS US), al boss detenuto OG MP (Gaetano Catalfamo), alla squadra di Barriera capeggiata da LO UL (Maurizio Pinzo), alla cosca dei EU (Giovanni Piacenti). Dalle conversazioni emergeva che il US era considerato persona "affidabile" dagli interlocutori, era sufficientemente informato sull'organigramma delle consorterie e sui soggetti in esse di spicco, era disponibile a raccogliere confidenze su affari illeciti e a offrire consigli e aiuto economico (così per un ex detenuto in difficoltà;
verosimilmente parente di OG MP) o elettorale (in occasioni delle elezioni amministrative di Giarre), rappresentava un valido punto di riferimento per OS US, imprenditore considerato organico al clan TT: costituendo, in genere, un collegamento tra gli esponenti della cosca e gli ambienti imprenditoriali e politico-amministrativi, anche grazie alle "coperture vantate presso l'amministrazione comunale". Al quadro indiziario che emergeva dalle intercettazioni offrivano conferma i precedenti penali del ricorrente, condannato per usura e falso ideologico, e la segnalazione dell'Interpol sul suo coinvolgimento in rapine ad Uffici postali olandesi, in coincidenza con l'improvviso mutamento delle sue condizioni economiche e lavorative. Nel complesso poteva dunque affermarsi che sussistevano elementi indiziari della "appartenenza" mafiosa (nozione più lata della partecipazione e capace di abbracciare forme di contributo assimilabili al concorso esterno) del US, sufficiente alla applicazione della misura di prevenzione (bastando in materia di prevenzione che il sospetto fosse congruamente giustificato sul piano razionale e empirico da seri elementi di fatto, dal chiaro valore sintomatico e sufficienti a fondare, assieme agli altri aspetti tratti dai precedenti penali, dal tenore di vita, dalla storia personale, un giudizio di pericolosità sociale qualificata, a prescindere dal raggiungimento del livello di gravità indiziaria richiesto per la condanna o dall'art. 192 c.p.p., comma 2).
2. Ricorre il sottoposto a mezzo del difensore avvocato Carmine Peluso, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato denunziando violazione di legge per difetto assoluto ovvero apparenza della motivazione in ordine ai presupposti richiesti per l'applicazione della misura.
Premette che non intende muovere censure alla logicità della motivazione o all'apprezzamento di merito, ma alla correttezza dei criteri utilizzati per la decisione, che, secondo l'insegnamento traibile da C. cost. n. 419 del 1994, deve avere a base dati fattuali "oggettivi", sicuramente ascrivibili al proposto e "strumentalmente collegati alla commissione di una o più fattispecie criminose tassativamente indicate". Aveva di conseguenza errato la Corte d'appello nel negare ogni rilevanza alla individuazione del tipo di condotta, di partecipazione o concorso esterno, attribuibile - pur a livello indiziario - al ricorrente, rifugiandosi nella distinzione tra colpevolezza e pericolosità. Individuazione che comunque avrebbe richiesto una adeguata e puntuale ricognizione degli indizi "veri" e di quelli "falsi", tanto più in ipotesi, quale quella in esame, in cui il materiale che sosteneva la proposta era il medesimo del procedimento conclusosi con l'archiviazione della posizione del ricorrente e alla quale, dunque, a maggior ragione s'attagliavano le decisioni di legittimità che segnalano la necessità di adeguata giustificazione della differente valutazione a fine di prevenzione del materiale probatorio tratto da giudizi di merito conclusisi con il proscioglimento.
La Corte d'appello aveva invece fatto ricorso ad argomenti tautologici e a petizioni di principio, omettendo di considerare le puntuali e specifiche argomentazioni rivolte dalla difesa del ricorrente al decreto di primo grado e tese ad evidenziare "la inesattezza, artificiosità, falsità e genericità della maggior parte degli indizi contenuti nella proposta e riferibili alla C.N.R. della D.I.A.", denunziandosi, come confermato dalla perizia fonica disposta dal Tribunale, che il contenuto di molte intercettazioni era palesemente artefatto, che il riferimento a contiguità con ambienti politici era del tutto generico, che il presunto supporto elettorale si basava su conversazioni il cui contenuto era stato puntualmente confutato, che le segnalazioni dell'Interpol costituivano sospetti polizieschi privi di base reale e mai presi in considerazione dall'Autorità giudiziaria. La proposta faceva d'altronde riferimento a sette punti essenziali, tutti "inceneriti da prova contraria" della difesa, sicché il Tribunale aveva cercato altrove gli indizi di mafiosità del US, e la Corte d'appello, senza appunto considerare le deduzioni e confutazioni del ricorrente, aveva dato ad essi una patente di oggettività, senza però indicare gli agganci fattuali delle sue asserzioni, e senza spiegare cosa poteva rimanere di valido "dai dialoghi intercettati (per quanto opportunamente depurati "dalle ambiguità di trascrizione e dalle forzature ricostruttive segnalate dal ricorrente)" (le ipotesi della attività di supporto nel riciclaggio di profitti illeciti, di aiuto economico agli associati, di contributo elettorale discendevano da intercettazioni ambientali il cui contenuto era stato smentito). Mentre la generica affermazione dell'esistenza di un "apprezzabile grado di contiguità culturale e una elevata affidabilità" che non rispondeva alla necessità di tipizzazione delle condotte attribuibili al ricorrente e risolveva il problema della esistenza di una base indiziaria oggettiva mediante il ricorso a illazioni o congetture, non potendo così ritenersi sufficiente per l'applicazione della misura.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. I presupposti necessari per l'applicazione della misura di prevenzione corrono su due piani, richiedendosi da un lato l'oggettiva esistenza di un complesso di fatti idonei a costituire indizi della commissione di delitti d'un certo tipo e gravità - ovverosia, nel caso in esame, indizi di "appartenenza" ad una associazione mafiosa (pur nella più lata accezione del concorso esterno) -; dall'altro la pericolosità del proposto, requisito soggettivo che la disciplina della prevenzione richiede sia dimostrato nella sua attualità nei casi di delitti comuni e che da invece per presunta il proposto sia indiziato d'appartenenza mafiosa. Ma non basta la presunzione di pericolosità che scaturisce dalla natura dell'attività delittuosa che si assume a presupposto, per ridurre il livello di verifica circa la esistenza di un complesso di elementi fattuali idonei in concreto a legittimare la considerazione del proposto come "indiziato" d'appartenenza mafiosa. E neppure in materia di prevenzione è legittimo supplire con il sospetto alla carenza indiziaria.
Il caso in esame è senz'altro peculiare. Il US è stato denunziato perché sospettato, sulla base di una serie di intercettazioni, di appartenenza mafiosa. La sua posizione è stata archiviata, ma sulla base degli stessi elementi, gli è stata applicata la misura di prevenzione.
Occorreva dunque che i giudici della prevenzione dessero conto sia delle ragioni dell'archiviazione sia del loro autonomo apprezzamento del medesimo materiale indiziario illustrandolo e valutandolo con una pur minima concretezza: spiegando, in particolare, quali erano e quale significato avevano le singole conversazioni dalle quali avevano tratto gli indizi di appartenenza mafiosa.
2. Il provvedimento impugnato non ha invece seguito tale metodo, di analisi concreta ed effettiva dei dati "probatori", indispensabile a fronte di un provvedimento di archiviazione per l'ipotesi assunta a presupposto della misura, limitandosi invece genericamente a parlare di conversazioni intercettate e del significato "complessivamente" attribuito ad esse.
Nè tale laconicità può essere considerata mera inadeguatezza della motivazione, giacché dalla difesa erano state articolate nell'atto d'appello molte e analitiche confutazioni circa la lettura di quei dati, con particolare riferimento, per quanto emerge da tale atto, alle conversazioni riferite a richieste di sostegno economico ed elettorale.
Ora, la Corte d'appello a tali censure non ha dato nella sostanza risposta, venendo meno in tal modo al suo dovere di giudice del gravame;
salvo alla fine ad ammettere, sempre genericamente, che le intercettazioni andavano "opportunamente" depurate "dalle ambiguità di trascrizione e dalle forzature ricostruttive segnalate dal ricorrente". Con la conseguenza che l'unica affermazione che dovrebbe sostenere in fatto la decisione, quella secondo cui le conversazioni dimostravano la "contiguità" e la "affidabilità" del ricorrente perché nelle stesse risultava fatto partecipe di confidenze su attività illegali e oggetto di richieste di sostegno elettorale e di aiuto economico agli associati, risulta solo apparentemente giustificata ed è elusiva del dovere di prendere in esame i motivi d'appello.
3. Il provvedimento impugnato deve perciò essere annullato con rinvio alla Corte d'appello di Catania, perché - in diversa composizione secondo i principi generali desumibili dall'art. 34 c.p.p. attesa la natura decisoria del "decreto" di prevenzione -
proceda a nuovo esame attenendosi ai principi enunziati e dando concreta giustificazione della conclusioni raggiunte.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010