Versione
21 febbraio 1980
21 febbraio 1980
Art. 2.
Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295 , e' sostituito dal seguente:
"Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato".
Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295 , e' sostituito dal seguente:
"Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato".
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Milano, sentenza 27/12/2022, n. 10223Provvedimento: N. R.G. 24323/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE XIII CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24323/2019 promossa da: Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del socio CP_1 con il patrocinio dell'avv. PISAPIA MAURO e dell'avv. FERRETTI PIETRO, elettivamente domiciliata in VIA ANDEGARI, 4/A 20121 MILANO presso il difensore avv. PISAPIA MAURO ATTORE contro Controparte_2 (C.F. P.IVA_2 ), con il patrocinio dell'avv. SALA CLAUDIO e dell'avv. SALA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA HOEPLI 3 20121 MILANO presso il difensore …Leggi di più...
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