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Articolo 2 della Legge 21 luglio 1959, n. 590
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Articolo 1
Articolo 3
Legge 21 luglio 1959, n. 590
Articolo 2 della Legge 21 luglio 1959, n. 590
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25 agosto 1959
Art. 2.
I contributi di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.
Entrata in vigore il 25 agosto 1959
Vedi fonte istituzionale