CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NN RI AV GIOVANBATTISTA TONA R.G.N. 27817/2025 RE EC SENTENZA sul ricorso proposto da: CV IMMOBILIARE SRLS avverso il decreto del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 09/05/2025, la Corte di appello di Bologna ha respinto l’impugnazione avanzata nell’interesse della CV Immobiliare s.r.l.s. avverso il decreto del Tribunale di Bologna – sezione misure di prevenzione in data 14/10/2024, che aveva negato l’applicazione del controllo giudiziario volontario, richiesto ai sensi dell’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011. CV Immobiliare s.r.l.s., costituita il 13/11/2015 ed esercente in prevalenza attività di compravendita di beni immobili su beni propri, era stata colpita da misura interdittiva antimafia disposta dal Prefetto di Reggio Emilia notificata in data 31/10/2023 e l’aveva ritualmente impugnata dinanzi al competente giudice amministrativo. L’informazione prefettizia segnalava che il 50% del capitale sociale era detenuto da Antonio Caraglia, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, che aveva legami parentali con persone contigue a clan criminali e facenti capo all’esponente ‘ndranghetista di spicco IC DE CR, e l’altro 50% da OM AL, anch’egli imparentato con soggetti il cui circuito familiare conduceva all’ambiente criminale e dedito alla frequentazione di soggetti pluripregiudicati anche per reati di tipo mafioso. La società risultava inoltre avere intrattenuto rapporti economici con altre imprese colpite da interdittiva antimafia e collegate ai medesimi ambienti criminali. I giudici di merito avevano respinto la richiesta di applicazione di controllo giudiziario volontario, riscontrando il pericolo di infiltrazione mafiosa idoneo a condizionare le scelte e gli indirizzi della società e al contempo escludendo la sussistenza del requisito dell’occasionalità di tale pericolo con conseguente ulteriore esclusione di serie prospettive di recupero dell’impresa richiedente perché possa operare in condizioni di totale liceità. In particolare la Corte di appello aveva ritenuto correttamente motivato il provvedimento di primo grado, che, oltre a delineare, sulla base delle risultanze delle sentenze irrevocabili Penale Sent. Sez. 1 Num. 205 Anno 2026 Presidente: NT GI Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 05/12/2025 scaturite dal procedimento “Aemilia”, il contesto territoriale di riferimento, ove opera la società, ha evidenziato gli indici che attestano i condizionamenti nella gestione di essa, sia con riferimento ai legami parentali e ai contatti tra soci o amministratori e persone a forte caratura criminale, sia con riguardo ai rapporti economici e alle interessenze tra la CV Immobiliare s.r.l.s. e le altre società attinte da interdittive o da provvedimenti di esclusione dalle white list. Tale giudizio veniva motivato evidenziando che OM AL era anche amministratore unico e proprietario del 50% delle quote della “Doros s.r.l.s.”, di cui è socia per l’altra metà la moglie RO PA, società anch’essa colpita da interdittiva antimafia;
è socio con la PA della “Edil PA costruzioni s.r.l.”, di cui costei è amministratrice e che ha intrattenuto rapporti di affari con la “Daara s.r.l.s.”, amministrata da IE Arabia, più volte oggetto di indagine per reati economici e di tipo mafioso;
la PA è amministratrice della “Edil PA s.r.l.” e della “Sanitaria Maddalena s.r.l.s.”, entrambe colpite da interdittiva antimafia. La CV Immobiliare s.r.l.s. risultava avere ricevuto ed emesso fatture con queste società colpite da interdittiva. AL risultava inoltre avere plurimi contatti con soggetti legati alla criminalità organizzata. La Corte evidenziava anche che la difesa non indicava alcuna misura da adottare come strumento di ravvedimento dell’impresa, ma si richiamava alla mera osservanza di prescrizioni senza fornire alcun elemento utile ad una valutazione prognostica favorevole riguardo l’applicazione di un percorso di bonifica.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di CV Immobiliare s.r.l.s., articolando due motivi.
2.1. Con il primo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, con specifico riguardo alla valutazione circa la non occasionalità del pericolo di infiltrazione mafiosa e della prognosi sulla concreta possibilità di riallinearsi con il contesto economico sano;
oltre a inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza dell’obbligo di provvedere con decreto debitamente motivato sulle richieste di controllo giudiziario volontario. I giudici di merito avrebbero dovuto accertare se la situazione prospettata dal provvedimento prefettizio si fosse tradotta in un’infiltrazione di tipo cronico e insanabile o se, piuttosto, avrebbero potuto essere ravvisati gli estremi di una possibile reversibilità. Invece si erano limitati a richiamare rapporti parentali dei soci con familiari non conviventi e un tessuto economico del territorio, ritenuto irrimediabilmente inquinato, profili che non potevano essere mutati dai richiedenti. La valutazione del provvedimento impugnato era orientata a valutare fatti del passato e non al requisito della bonificabilità con il necessario sguardo al futuro, abdicando al compito di effettuare una prognosi sulla capacità dell’impresa richiedente di tornare ad operare in condizioni di totale liceità. Erroneo e viziato era infine l’argomento, contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato, dell’omessa deduzione da parte della difesa di prospettive di bonifica, perché l’allegazione di un programma di bonifica non è condizione di ammissibilità dell’istanza.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 111, 2 comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per apparenza della motivazione, dunque inesistenza della stessa, in merito al ritenuto stabile condizionamento dell’attività di impresa ostativo alla concessione dell’istituto sulla base di mere congetture fondate su rapporti parentali con familiari non conviventi e rapporti economici marginali. Il provvedimento impugnato ha sovrapposto in modo inammissibile la familiarità con la contiguità senza tener conto del fatto che la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto insufficiente il legame parentale a dimostrare l’avvenuta infiltrazione. Inoltre sul fronte dei rapporti economici valorizzati dal provvedimento impugnato si tratta di operazioni effettive, lecite e mai occultate, realizzate marginalmente e che in ogni caso non avevano rilevato alcuna violazione di legge o inadempimento dell’impresa rispetto ai suoi obblighi. Le valutazioni che si rinvengono nella motivazione sono meramente probabilistiche o del tutto congetturali.
3. Il Procuratore Generale, Alessandro Cimmino, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Il decreto impugnato, per motivare sulle ragioni del diniego dell’accesso al controllo giudiziario volontario, descrive una solida connessione parentale tra soggetti legati alla criminalità organizzata o comunque disponibili a mantenere i collegamenti con esponenti di essa, delineando le cointeressenze societarie, tra diverse persone fisiche o giuridiche, tutte in vario modo colpite da interdittive o da provvedimento di diniego dell’iscrizione nella white list. Se è pur vero, come deduce il ricorrente, che il richiedente il controllo giudiziario volontario non è tenuto ad allegare il piano di bonifica (Sez. 1, n. 17817 del 11/03/2021, Ditta, Rv. 281280 – 01; Sez. 6, n. 33583 del 15/06/2021, Brigida, Rv. 281932 - 01), va anche ricordato che «le relazioni parentali tra soci o gestori dell'impresa raggiunta da interdittiva antimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possono determinare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell'influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell'impresa» (Sez. 1, n. 10578 del 09/11/2022, dep. 2023, Edil, Rv. 284243 - 01). Tali elementi sono stati evidenziati con ampia motivazione in fatto che la difesa cerca di contrastare sminuendo sia l’effetto delle relazioni tra i soggetti che compongono gli organi amministrativi delle società con le quali opera la CV Immobiliare s.r.l.s. sia la sostanziale identità dei soggetti che gestiscono – anche per il tramite di parenti – più società delle quali la prefettura ha segnalato il pericolo di infiltrazione. La stabilità e la circolarità di queste connessioni personali e di queste relazioni di affari sono state valorizzate con percorso argomentativo immune da fratture e del quale si opina la plausibilità, ma la Corte di appello ha dato corretta applicazione al principio per il quale «la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34- bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011» (Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, Gruppo, Rv. 281834 - 01). E’ chiaro che solo l’accertamento della natura "occasionale" della infiltrazione mafiosa consente la prognosi favorevole in ordine al possibile riallineamento dell'azienda nel circuito 3 imprenditoriale sano, in base alla valutazione, in concreto e non vincolata da alcun automatismo, del giudice della prevenzione (Sez. 2, n. 22083 del 20/05/2021, Imprecoge, Rv. 281450 - 01). Le operazioni economiche evidenziate dai giudici di merito che segnalano le cointeressenze non sono marginali e comunque la valutazione del rischio che esse rivelano è rimesso al giudice di merito. Le prospettazioni difensive, peraltro, restano generiche nel chiedere un programma di bonifica rispetto al quale, pur non avendo onere di allegazione, dovrebbero fornire elementi che siano utili a dare una prospettiva di emendabilità. A fronte delle strette connessioni personali tra i soci e i soggetti vicini alla criminalità organizzata (facendo capo i legami ai proprietari delle quote e agli amministratori), i giudici di merito da questo muovono per valutare le condotte economiche della società e rispetto a questa diagnosi la difesa non prospetta un’alternativa ricostruzione che consentano di aprire spazi ad un’ipotesi di bonifica, ma sembra sostanzialmente limitarsi a negare l’esistenza delle infiltrazioni. Né si prefigura, a fronte degli evidenziati saldi rapporti tra i soggetti che dovrebbero mantenere la gestione e l’omessa prospettazione di una cesura tra l’azienda e il contesto potenzialmente infiltrante, una concreta prospettiva di risanamento. E infatti «le ricadute inibitorie dell'avvenuta applicazione di una misura di prevenzione (verso soggetti legati da relazioni al portatore di pericolosità) è correlata alla verifica in concreto della 'influenza' del soggetto pericoloso sulla attività economica, nell'ambito di una procedura basata su fonti cognitive necessariamente specifiche» (così in motivazione Sez. 1, n. 10578 del 09/11/2022, dep. 2023, Edil, Rv. 284243 – 01, cit.) 3. IL ricorso deve essere respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA GI NT 4
lette le conclusioni del PG, Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 09/05/2025, la Corte di appello di Bologna ha respinto l’impugnazione avanzata nell’interesse della CV Immobiliare s.r.l.s. avverso il decreto del Tribunale di Bologna – sezione misure di prevenzione in data 14/10/2024, che aveva negato l’applicazione del controllo giudiziario volontario, richiesto ai sensi dell’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011. CV Immobiliare s.r.l.s., costituita il 13/11/2015 ed esercente in prevalenza attività di compravendita di beni immobili su beni propri, era stata colpita da misura interdittiva antimafia disposta dal Prefetto di Reggio Emilia notificata in data 31/10/2023 e l’aveva ritualmente impugnata dinanzi al competente giudice amministrativo. L’informazione prefettizia segnalava che il 50% del capitale sociale era detenuto da Antonio Caraglia, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, che aveva legami parentali con persone contigue a clan criminali e facenti capo all’esponente ‘ndranghetista di spicco IC DE CR, e l’altro 50% da OM AL, anch’egli imparentato con soggetti il cui circuito familiare conduceva all’ambiente criminale e dedito alla frequentazione di soggetti pluripregiudicati anche per reati di tipo mafioso. La società risultava inoltre avere intrattenuto rapporti economici con altre imprese colpite da interdittiva antimafia e collegate ai medesimi ambienti criminali. I giudici di merito avevano respinto la richiesta di applicazione di controllo giudiziario volontario, riscontrando il pericolo di infiltrazione mafiosa idoneo a condizionare le scelte e gli indirizzi della società e al contempo escludendo la sussistenza del requisito dell’occasionalità di tale pericolo con conseguente ulteriore esclusione di serie prospettive di recupero dell’impresa richiedente perché possa operare in condizioni di totale liceità. In particolare la Corte di appello aveva ritenuto correttamente motivato il provvedimento di primo grado, che, oltre a delineare, sulla base delle risultanze delle sentenze irrevocabili Penale Sent. Sez. 1 Num. 205 Anno 2026 Presidente: NT GI Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 05/12/2025 scaturite dal procedimento “Aemilia”, il contesto territoriale di riferimento, ove opera la società, ha evidenziato gli indici che attestano i condizionamenti nella gestione di essa, sia con riferimento ai legami parentali e ai contatti tra soci o amministratori e persone a forte caratura criminale, sia con riguardo ai rapporti economici e alle interessenze tra la CV Immobiliare s.r.l.s. e le altre società attinte da interdittive o da provvedimenti di esclusione dalle white list. Tale giudizio veniva motivato evidenziando che OM AL era anche amministratore unico e proprietario del 50% delle quote della “Doros s.r.l.s.”, di cui è socia per l’altra metà la moglie RO PA, società anch’essa colpita da interdittiva antimafia;
è socio con la PA della “Edil PA costruzioni s.r.l.”, di cui costei è amministratrice e che ha intrattenuto rapporti di affari con la “Daara s.r.l.s.”, amministrata da IE Arabia, più volte oggetto di indagine per reati economici e di tipo mafioso;
la PA è amministratrice della “Edil PA s.r.l.” e della “Sanitaria Maddalena s.r.l.s.”, entrambe colpite da interdittiva antimafia. La CV Immobiliare s.r.l.s. risultava avere ricevuto ed emesso fatture con queste società colpite da interdittiva. AL risultava inoltre avere plurimi contatti con soggetti legati alla criminalità organizzata. La Corte evidenziava anche che la difesa non indicava alcuna misura da adottare come strumento di ravvedimento dell’impresa, ma si richiamava alla mera osservanza di prescrizioni senza fornire alcun elemento utile ad una valutazione prognostica favorevole riguardo l’applicazione di un percorso di bonifica.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di CV Immobiliare s.r.l.s., articolando due motivi.
2.1. Con il primo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, con specifico riguardo alla valutazione circa la non occasionalità del pericolo di infiltrazione mafiosa e della prognosi sulla concreta possibilità di riallinearsi con il contesto economico sano;
oltre a inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza dell’obbligo di provvedere con decreto debitamente motivato sulle richieste di controllo giudiziario volontario. I giudici di merito avrebbero dovuto accertare se la situazione prospettata dal provvedimento prefettizio si fosse tradotta in un’infiltrazione di tipo cronico e insanabile o se, piuttosto, avrebbero potuto essere ravvisati gli estremi di una possibile reversibilità. Invece si erano limitati a richiamare rapporti parentali dei soci con familiari non conviventi e un tessuto economico del territorio, ritenuto irrimediabilmente inquinato, profili che non potevano essere mutati dai richiedenti. La valutazione del provvedimento impugnato era orientata a valutare fatti del passato e non al requisito della bonificabilità con il necessario sguardo al futuro, abdicando al compito di effettuare una prognosi sulla capacità dell’impresa richiedente di tornare ad operare in condizioni di totale liceità. Erroneo e viziato era infine l’argomento, contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato, dell’omessa deduzione da parte della difesa di prospettive di bonifica, perché l’allegazione di un programma di bonifica non è condizione di ammissibilità dell’istanza.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 111, 2 comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per apparenza della motivazione, dunque inesistenza della stessa, in merito al ritenuto stabile condizionamento dell’attività di impresa ostativo alla concessione dell’istituto sulla base di mere congetture fondate su rapporti parentali con familiari non conviventi e rapporti economici marginali. Il provvedimento impugnato ha sovrapposto in modo inammissibile la familiarità con la contiguità senza tener conto del fatto che la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto insufficiente il legame parentale a dimostrare l’avvenuta infiltrazione. Inoltre sul fronte dei rapporti economici valorizzati dal provvedimento impugnato si tratta di operazioni effettive, lecite e mai occultate, realizzate marginalmente e che in ogni caso non avevano rilevato alcuna violazione di legge o inadempimento dell’impresa rispetto ai suoi obblighi. Le valutazioni che si rinvengono nella motivazione sono meramente probabilistiche o del tutto congetturali.
3. Il Procuratore Generale, Alessandro Cimmino, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Il decreto impugnato, per motivare sulle ragioni del diniego dell’accesso al controllo giudiziario volontario, descrive una solida connessione parentale tra soggetti legati alla criminalità organizzata o comunque disponibili a mantenere i collegamenti con esponenti di essa, delineando le cointeressenze societarie, tra diverse persone fisiche o giuridiche, tutte in vario modo colpite da interdittive o da provvedimento di diniego dell’iscrizione nella white list. Se è pur vero, come deduce il ricorrente, che il richiedente il controllo giudiziario volontario non è tenuto ad allegare il piano di bonifica (Sez. 1, n. 17817 del 11/03/2021, Ditta, Rv. 281280 – 01; Sez. 6, n. 33583 del 15/06/2021, Brigida, Rv. 281932 - 01), va anche ricordato che «le relazioni parentali tra soci o gestori dell'impresa raggiunta da interdittiva antimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possono determinare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell'influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell'impresa» (Sez. 1, n. 10578 del 09/11/2022, dep. 2023, Edil, Rv. 284243 - 01). Tali elementi sono stati evidenziati con ampia motivazione in fatto che la difesa cerca di contrastare sminuendo sia l’effetto delle relazioni tra i soggetti che compongono gli organi amministrativi delle società con le quali opera la CV Immobiliare s.r.l.s. sia la sostanziale identità dei soggetti che gestiscono – anche per il tramite di parenti – più società delle quali la prefettura ha segnalato il pericolo di infiltrazione. La stabilità e la circolarità di queste connessioni personali e di queste relazioni di affari sono state valorizzate con percorso argomentativo immune da fratture e del quale si opina la plausibilità, ma la Corte di appello ha dato corretta applicazione al principio per il quale «la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34- bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011» (Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, Gruppo, Rv. 281834 - 01). E’ chiaro che solo l’accertamento della natura "occasionale" della infiltrazione mafiosa consente la prognosi favorevole in ordine al possibile riallineamento dell'azienda nel circuito 3 imprenditoriale sano, in base alla valutazione, in concreto e non vincolata da alcun automatismo, del giudice della prevenzione (Sez. 2, n. 22083 del 20/05/2021, Imprecoge, Rv. 281450 - 01). Le operazioni economiche evidenziate dai giudici di merito che segnalano le cointeressenze non sono marginali e comunque la valutazione del rischio che esse rivelano è rimesso al giudice di merito. Le prospettazioni difensive, peraltro, restano generiche nel chiedere un programma di bonifica rispetto al quale, pur non avendo onere di allegazione, dovrebbero fornire elementi che siano utili a dare una prospettiva di emendabilità. A fronte delle strette connessioni personali tra i soci e i soggetti vicini alla criminalità organizzata (facendo capo i legami ai proprietari delle quote e agli amministratori), i giudici di merito da questo muovono per valutare le condotte economiche della società e rispetto a questa diagnosi la difesa non prospetta un’alternativa ricostruzione che consentano di aprire spazi ad un’ipotesi di bonifica, ma sembra sostanzialmente limitarsi a negare l’esistenza delle infiltrazioni. Né si prefigura, a fronte degli evidenziati saldi rapporti tra i soggetti che dovrebbero mantenere la gestione e l’omessa prospettazione di una cesura tra l’azienda e il contesto potenzialmente infiltrante, una concreta prospettiva di risanamento. E infatti «le ricadute inibitorie dell'avvenuta applicazione di una misura di prevenzione (verso soggetti legati da relazioni al portatore di pericolosità) è correlata alla verifica in concreto della 'influenza' del soggetto pericoloso sulla attività economica, nell'ambito di una procedura basata su fonti cognitive necessariamente specifiche» (così in motivazione Sez. 1, n. 10578 del 09/11/2022, dep. 2023, Edil, Rv. 284243 – 01, cit.) 3. IL ricorso deve essere respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA GI NT 4