Articolo 2 del Decreto 4 febbraio 2013, n. 23
Articolo 1
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9 aprile 2013
Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie in merito alle sostanze che figurano nell'elenco provvisorio di cui all'articolo 7, comma 1 del regolamento (UE) n. 10/2011.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' della Turchia.
Entrata in vigore il 9 aprile 2013
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