Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie in merito alle sostanze che figurano nell'elenco provvisorio di cui all'articolo 7, comma 1 del regolamento (UE) n. 10/2011.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' della Turchia.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' della Turchia.