Articolo 16 - Convenzione della Legge 29 novembre 1990, n. 389
Articolo 15Articolo 17
Versione
22 dicembre 1990
ARTICOLO 16
Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1990
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