Articolo 17 - Convenzione della Legge 29 novembre 1990, n. 389
Articolo 16Articolo 18
Versione
22 dicembre 1990
ARTICOLO 17
Funzioni Pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato: b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che:
i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttaemnte sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ento locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalita'. Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di serivizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contreante o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1990
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