Articolo 15 - Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
Articolo 14Articolo 16
Versione
30 marzo 1974
Testo unico-art.
(Servizi e periodi riscattabili)

I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonche' i servizi non statali e i periodi di tempo di cui e' prevista la computabilita' come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.
Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale.
Il diritto di riscatto puo' essere esercitato in tutto o in parte.
Il riscatto e' subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il consiglio di amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con decreto dei ministri di cui al comma precedente, puo' apportare modifiche alle norme di attuazione gia' emanate dal consiglio di amministrazione stesso, ai sensi dell' art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368 .
Entrata in vigore il 30 marzo 1974
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