Art. 1.
Il ruolo organico del personale della magistratura militare - di cui alla tabella C) annessa al regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122 , convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 - quale risulta aumentato per effetto dell' articolo 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301 , convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2204 , nonche' del regio decreto 4 dicembre 1939, n. 3095 , e della legge 14 giugno 1940, n. 863 (tabella B), e' sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge.
I posti di sostituto procuratore militare o giudice Istruttore di terza, seconda e prima classe e quelli di vice procuratore militare o giudice relatore sono resi cumulativi in un unico organico.
Il ruolo organico del personale della magistratura militare - di cui alla tabella C) annessa al regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122 , convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 - quale risulta aumentato per effetto dell' articolo 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301 , convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2204 , nonche' del regio decreto 4 dicembre 1939, n. 3095 , e della legge 14 giugno 1940, n. 863 (tabella B), e' sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge.
I posti di sostituto procuratore militare o giudice Istruttore di terza, seconda e prima classe e quelli di vice procuratore militare o giudice relatore sono resi cumulativi in un unico organico.