Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/05/2002, n. 6467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6467 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
06 46 7 / 02 REPUBBLICA I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IVA ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cordou - Presidente R.G. N. 15961/98 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Consigliere Cron. 18428 Dott. Giovanni PAOLINI Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 30/10/01 - ConsigliereDott. IO MERONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 61294 sul ricorso proposto da: VIVECOR DI BOIDO ENRICA VIGANONI ANTONIO, in persona CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE del socio accomandatario, elettivamente domiciliato in Richiesta copia SOLE 24 ORE dal Sig. ROMA VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMM, presso lo studio per diritti € 18 MAG. 2002 dell'avvocato BORATTO ROBERTA, che lo difende IL CANCELLIERE unitamente all'avvocato MACALUSO FRANCESCO, giusta procura in calce;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia_studio MINISTERO DELLE FINANZE PRIMO UFF IVA, in persona del dal Sig. IPSOA Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in per diritti € 07. 18 MAG. 2002 IL CANCELLIERE DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA 2001 ROMA VIA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2141 -1- legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 103/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 24/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BORATTO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato D'AVANZO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo. -2- K ASVOLGIMENTO DEL PROCESSO La VIVECOR sas di ID EN, AN IO e c. ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 103/31/97 depositata il 24 giugno 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, revocata l'ordinanza di estinzione del giudizio per condone, rigettava l'appello della società, confermava la pronuncia di primo grado che aveva affermato la legittimità di avviso di rettifica per l'IVA e nel contempo revocava l'ordinanza con cui era stata applicato alla controversia il condono di cui alla legge 413/1991. In punto di merito la sentenza così motivava: “vista l'attività svolta dalla società, si conferma l'operato dell'ufficio”; mentre per quanto attiene alla inapplicabilità del condono affermava che la dichiarazione originaria "riportava un credito di imposta errato” e dunque il condono avrebbe dato luogo ad un "indebito arricchimento" della contribuente. La Amministrazione resiste con controricorso. La contribuente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo motivo di ricorso (che deve essere logicamente esaminato per primo) la contribuente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla legge 413/1991. Il motivo merita accoglimento. Come risulta anche dal controricorso, nel caso di specie la Amministrazione non contestava alla contribuente una mera errata indicazione di somme superiori al consentito quale credito di imposta;
bensì contestava la impostazione giuridica data dalla contribuente ad una parte della sua attività; in particolare si discuteva se certe operazioni esenti da IVA (locazione di immobile) rientrassero o meno nell'oggetto dell'impresa. Dunque il rigetto della domanda di condono non poteva essere motivato con la semplice constatazione che esso avrebbe dato luogo ad un “indebito arricchimento" del contribuente m (questa Corte del resto non esclude che le operazioni di condono diano luogo al consolidamento di un credito nei confronti della Amministrazione). Il primo motivo risulta così assorbito.
P.Q.M
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 30 ottobre 2001. Je Relatore JЭтися Je cresidenteM illis. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 6 MAG. 2002 tista IN IL CANCELLIERE C1^ Oggi IS INzo