Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 agosto 2009 |
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| Data dell'ultima modifica : | 14 agosto 2009 |
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Versioni del testo
- Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonche' dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;
b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprieta' o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. - Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
- Art. 3. Procedure relative all'esercizio della giurisdizione 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono individuate le autorita' competenti e definite le procedure e le modalita' per l'attuazione degli articoli 8, paragrafi 3 e 5, e 17, paragrafo 6, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.