Art. 26. Norme transitorie e finali 1. Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalita' previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini dell'applicazione agli enti di servizio civile universale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22, comma 2, il termine «progetto» contenuto nell' articolo 3-bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 , si intende riferito anche a «programmi di intervento».
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2018, N. 43)) .
5. Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 , e' abrogato.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini dell'applicazione agli enti di servizio civile universale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22, comma 2, il termine «progetto» contenuto nell' articolo 3-bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 , si intende riferito anche a «programmi di intervento».
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2018, N. 43)) .
5. Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 , e' abrogato.