Art. 6. 1. A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , e successive modificazioni.
2. All' articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge".
3. Sono fatte salve le condizioni piu' favorevoli esistenti per gli attuali concessionari ex dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore.
Note all' art. 6:
- La legge n. 1293/1957 reca: "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio".
- Il D.P.R. n. 1074/1974 approva il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1293/1957 .
- L' art. 8 della legge n. 25/1986 sostituisce l' art. 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili, il quale, per effetto della modifica introdotta dalla legge qui pubblicata, risulta cosi' formulato:
"Art. 31. (Cessione delle rivendite). - Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.
Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata.
In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge".
2. All' articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge".
3. Sono fatte salve le condizioni piu' favorevoli esistenti per gli attuali concessionari ex dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore.
Note all' art. 6:
- La legge n. 1293/1957 reca: "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio".
- Il D.P.R. n. 1074/1974 approva il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1293/1957 .
- L' art. 8 della legge n. 25/1986 sostituisce l' art. 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili, il quale, per effetto della modifica introdotta dalla legge qui pubblicata, risulta cosi' formulato:
"Art. 31. (Cessione delle rivendite). - Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.
Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata.
In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge".