Articolo 23 ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
Articolo 23 bisArticolo 31
Versione
22 settembre 2022
Art. 23-ter. (( (Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160). )) (( 1. All' articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";
b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".
2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.
3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista e' valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 .
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
Entrata in vigore il 22 settembre 2022
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