Articolo 13 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
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Art. 13.

Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccita'

1. Le imprese agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile , ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccita' eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccita', possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 ((e ai termini di cui al comma 5, che sono fissati in sessanta giorni, del medesimo articolo 5)) .
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004 , possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004 , con le modalita' di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attivita' produttiva. Il saldo dell'importo verra' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 2.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori» di cui all' articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e' incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40 milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Entrata in vigore il 28 febbraio 2023
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