Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2015
Articolo 19Articolo 21
Versione
4 novembre 1961
Art. 20.
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.
Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformita' delle concrete necessita' dell'istruzione professionale.
In relazione sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, il Consiglio di amministrazione puo' assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.
Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e, non di ruolo puo' essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
Entrata in vigore il 4 novembre 1961
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