Articolo 7 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
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Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo ((sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro)) .
Entrata in vigore il 17 novembre 2023
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