Articolo 20 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Articolo 12 bisArticolo 16
Versione
2 settembre 1998
Art. 20.
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
( Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18 )

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarieta' sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
Entrata in vigore il 2 settembre 1998
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