Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/07/2001, n. 9183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9183 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
ee 60527 E 0 8 N 9 O 1 A 5 I / EPUBBLICA ITALIANA I Z . 4 R / N A 6 - R A 2 T T . NOME DEL POPOLO ITALIANO B S R I U . P B L G E I TE SUPREMA DI CASSAZIONE O R R O getto L . T E B D A A I D T RETTIFICA SEZIONE TRIBUTARIA S A 1 N E I INDUTTIVA 3 E T S 1 R N IRPEF ILOR I E . sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E A T S 9 1 8 3 /01Dott. Alfio FIN N E O A R.G.N. 13908/98 M Dott. Enrico ALT Consigliere Cron. 21102глог Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 13/03/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA war sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CISSAZIONE UFFICIO CC PIE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE DE Idal Sig. elettivamente domiciliato in ROMA VIAtempore, 10 LUG. 2001 perper diritti L. DELLO PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE IL CANCELLIERE STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NI PA, TI SI;
intimati avverso la sentenza n. 231/97 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 17/09/97; . N - 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 462 udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. S 1. Svolgimento del processo AO FF e TE RT ricorrevano alla commissione tributaria di primo grado di Macerata con- tro l'avviso di accertamento i.r.pe.f. ed i.lo.r. per il 1987 notificato dall'ufficio imposte dirette di Ca- merino, deducendo di aver determinato il reddito secon- war do le prescrizioni dell'art. 2, comma 9, della legge 853 / 84 e che la ricostruzione presuntiva dei ricavi era illegittima, non avendo l'ufficio evidenziato il ragio- namento che lo aveva condotto ad elevare gli stessi dichiarati in lire 360.000.000- a lire 450.000.000. La commissione accoglieva il ricorso. L'appello dell'ufficio veniva rigettato dalla com- missione tributaria regionale delle Marche con sentenza del 17 settembre 1997, con la seguente motivazione: pur riconoscendosi che la motivazione della deci- sione impugnata non esplicasse adeguatamente le ragioni poste a base della stessa, la soluzione adottata dai primigiudici doveva essere condivisa;
2 i contribuenti avevano determinato il reddito secondo quanto stabilito dall'art.2 del d.l. 19 dicem- bre 1984, n.853 ( convertito con modifiche nella legge 17 febbraio 1985, n.17 ); l'ufficio aveva quindi proce- duto a rettifica ai sensi del comma 29 dello stesso art.2; i risultati della rettifica non potevano essere condivisi, in quanto, dai documenti acquisiti, risulta- va che i ricavi e i costi dichiarati nel 1984, anno precedente il periodo in contestazione, erano notevol- mente inferiori a quelli accertati. Tale dato non pote- va essere trascurato dall'ufficio. нет Avverso tale sentenza 1'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. Gl'intimati non hanno svolto attività difensiva. S 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 29, del d.l. n.853 /84, convertito in legge n.17/1985; motivazione insufficiente ed incongrua su un punto decisivo della controversia;
in relazione agli articoli 50 e 62 del d.l.vo n.546 / 92 e 360, com- ma 1, n.3 e 5, cod. proc. civ., l'Amministrazione deduce: la commissione regionale - pur avendo ricono- sciuto l'insufficienza della motivazione della decisio- 3 ne di primo grado è pervenuta al risultato di consi- derare corretta la determinazione del reddito in conte- stazione sulla base dei ricavi e dei costi dichiarati per l'anno precedente, senza indicare quali ragioni so- stenessero tale giudizio. In particolare, non sarebbe stato indicato alcun elemento, atto a superare le pre- sunzioni legali su cui era stato fondato l'accertamento; in ogi caso, la sentenza è incorsa in violazione del comma 29 del citato art.
2. Tale disposizione, а prescindere dall'art. 39 del d.P.R. n.600 / 73, e 54 shor 55 d. P.R. 633/72, legittima gli uffici a procedere ad accertamento induttivo, sulla base di presunzioni de- sunte da una serie di elementi dalla stessa norma elen- cati. Non si comprende, quindi, come la commissione re- gionale, pur avendo considerato legittmo il ricorso al- la procedura di cui al citato comma 29, abbia potuto disattendere la rettifica dell'ufficio. $ 3. Motivi della decisione Le censure non meritano accoglimento. Il riconoscimento della legittimità del ricorso all'accertamento induttivo, consentito al di fuori dei presupposti di cui all'art. 39 del d.P.R. n.600/73 dall'art. 2, comma 29, del d.l. n. 853,'84 non significa 4 che la commissione tributaria, nell'esercizio del suo potere di accertamento e di valutazione dei fatti, debba necessariamente aderire all'accertamento dell'ufficio, tanto più quando lo stesso si è fondato su una prova indiziaria. Come la Corte ha ripetutamente affermato, il pro- cesso tributario, a differenza di quello amministrativo di legittimità, pur dovendo essere introdotto attraver- d'impugnazione di specifici atti SO un meccanismo finanziaria, ha per oggetto il dell'Amministrazione has rapporto giuridico tributario, Per cui la cognizione del giudice non si limita all'esame della legittimità dell'atto impugnato, ma si estende all'accertamento della fondatezza della pretesa tributaria. Pertanto, le commissioni tributarie possono valutare autonomamente gli elementi di prova posti a base dell'accertamento tributario, anche alla luce di altri elementi offerti dal contribuente o, comunque, acquisit: al giudizio. Nella specie i giudici di merito hanno, in difetto di contrari elementi, ritenuto che assumesse valore determinante il fatto che i ricavi e i costi dell'anno precedente quello in contestazione erano notevolmente inferiori a quelli accertati, e tale circostanza non era stata considerata dall'ufficio. Orbene, tale apprezzamento, che la commissione tri- 5 butaria regionale ha sostenuto con motivazione non contraddittoria, non è censurabile in sede di legitti- mità. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non avendo gl'intimati svolto attività difensiva, essere adottata sulle spese. nessuna statuizione deve
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 13 marzo 2001. la Sezione Tributaria, il Il Presidente Il Consigliere estensore good aro, Enrico Altieri поих NCE✓ LIEIL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi - 6 LUG. 2001. 1 IL CANCELLIERE C1 CORT Osvaldo Ascanio E N O E J N O 6 I 8 Z 9 1 A A / 5 I R 4 . R / T 6 S N I A 2 - . T G E B R . U R . P B . L I D L A R L A D E T . D B E I A T S T A N N I 1 E E S 3 S R 1 I E E A . T N A M 6