Articolo 3 del Decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200
Articolo 2Articolo 4
Versione
26 giugno 1999
Art. 3. 1. Dopo l' articolo 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 , e inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Contro le decisioni della sezione giurisdizionale e' ammesso appello alla sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'articolo 1".
Entrata in vigore il 26 giugno 1999
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