Articolo 15 del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471
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16 dicembre 1999
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26 luglio 2005
Art. 15. Interventi di interesse nazionale 1. Gli interventi di interesse nazionale sono individuabili in relazione alle caratteristiche dei sito inquinato, alle quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti nel sito medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante al sito inquinato in termini di rischio' sanitario ed ecologico nonche' di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali secondo i seguenti principi e criteri direttivi ai sensi dell' articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 :
a) la bonifica riguardi aree e territori compresi i, corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 3 12 , convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 ;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dall'inquinamento risulti particolarmente elevato in ragione della densita' della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area sia rilevante;
e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio di piu' regioni.
2. Il responsabile presenta al Ministero dell'Ambiente il Piano di caratterizzazione, il Progetto preliminare e il Progetto definitivo predisposti secondo i criteri generali stabiliti dall'Allegato 4, nei termini e secondo le modalita' di cui all'articolo 10, comunicando, altresi', le informazioni relative agli interventi di messa in sicurezza adottati ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 8. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario. del' sito inquinato ne altro soggetto interessato, i progetti sono predisposti dal Ministero dell'ambiente, che si avvale dell'A.N.P.A., dell'Istituto Superiore di Sanita' e dell'E.N.E.A.
3. Per l'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali di cui al comma 2 il Ministero dell'ambiente si avvale dell'A.N.P.A., delle A.R.P.A, delle regioni interessate e dell'Istituto Superiore di Sanita'.
4. Il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo, tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la realizzazione dei relativi interventi.
(( 4-bis. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio autorizza in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilita' ambientale ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi convocata ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui al comma 10 dell'articolo 10. )) 5. Qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, approvazione di cui al comma 4 e' subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilita'. In tali casi i termini previsti dal presente decreto sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale.
6. L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10.
Entrata in vigore il 26 luglio 2005
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