Sentenza 16 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2001, n. 6724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6724 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA Req gen. n.6724/01 1/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 19. 3. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro trasferte SEZIONE LAVORO holl. 15145 Sent. n. composta dai signori Massimo Genghini Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Corrado Guglielmucci Consigliere 4. Dottor Camillo Filadoro Consigliere 5. Dottor Giancarlo D'Agostino Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA PP, elettivamente domiciliato in Roma in viale Mazzini 6 presso lo studio dell'avvocato Renato Macro, rappresentato e difeso dall'av- vocato Gino Pietroforte, giusta delega a margine del ricor- so;
contro 1252 la società a responsabilità limitata S.M.E., in persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UPFICIO COPIE Richiesta copła studio 1 IL SOLE 24 ORE dal Sig. i per diritti L diritt MHU, 2001 il IL CANCELLIERE suo legale rappresentante, nonchè contro la società per a- zioni IL SME Impianti, in persona del suo legale rap- presentante, entrambe elettivamente domiciliata in Roma in 15 via F. De Sanctis presso lo studio dell'avvocato Raffaele Bia (presso avvocato Pellegrini), che le rappresenta e di- fende giusta delega in calce al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari del 21 aprile 1998, depositata il 9 maggio 1998, numero 1635, r.g. 2090/96; Udita la relazione svolta nell'udienza del 19 marzo 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Pellegrini per delega dell'avvocato Bia;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: - pre-Con ricorso del 10 agosto 1998, CA PP messo che: aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale SME di IS IL e, formal- mente licenziato da questa il 31 maggio 1985, era stato as- sunto il giorno successivo dalla società a responsabilità limitata SME, cessando definitivamente il rapporto il 3 ot- tobre 1987; aveva sempre espletato le sue mansioni in Taran- to e relativa provincia senza che gli venisse corrisposta l'indennità di trasferta;
non aveva percepito, per brevi periodi, la retribuzione e gli scatti contrattualmente pre- visti convenne in giudizio, avanti il pretore di Bari, il - IL e la società SME, dei quali chiese la condanna in solido al pagamento del dovutogli, ammontante a complessive lire 22.452.865. La domanda, rigettata dal pretore, è stata parzialmente ac- colta dal tribunale di Bari con la sentenza indicata in epi- grafe con la quale i datori di lavoro sono stati condannati al pagamento delle sole differenze salariali, quantificate, rispettivamente, in lire 126.268 a carico della società per azioni IL SME Impianti, succeduta alla ditta individua- le, e lire 401.344 a carico della società a responsabilità limitata SME. Il giudice di appello ha ritenuto che non spettasse al lavoratore l'indennità di trasferta, in quanto esclusa da una specifica clausola del contratto collettivo nazionale di lavoro per i metalmeccanici con riferimento a coloro che erano assunti, esclusivamente ed esplicitamente, per prestare la loro opera nella effettuazione di un deter- minato lotto di specifici lavori richiedenti il successivo e continuo spostamento di lavoratori, prevedendosi in tale i- potesi, peraltro, una maggiorazione della paga base. Il tri- bunale ha interpretato la disposizione contrattuale nel sen- so che della sua operatività anche per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e che il riferimento al "determinato lotto" non fosse indicativo "dell'unicità di intervento per il quale il lavoratore fosse stato assunto". Ha poi ritenuto che fosse inammissibile perchè totalmente nuova, essendo- stata proposta solo nelle note conclusive depositate nel giudizio di primo grado- la domanda del CA di ap- 3 plicazione, relativamente al secondo periodo lavorativo, di un accordo aziendale prevedente erogazioni a titolo di in- dennità di cantiere e diarie. Della decisione viene chiesta la cassazione dal CA con ricorso articolato in tre motivi. Le società intimate resistono con controricorso. Motivi della decisione: Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione de- gli articoli 1362 e seguenti del codice civile - il ricor- rente deduce che, con motivazione evidentemente illogica, il tribunale ha ritenuto non dovuta la indennità di trasferta in forza della previsione di cui al paragrafo XI, lettera a), dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro, chiaramente invece non conferente nella specie, a- vendo essa riguardo ai dipendenti che siano stati assunti esplicitamente ed esclusivamente per prestare la loro opera nella effettuazione "di un determinato lotto" di lavori tas- sativamente specificati, conseguendone che la stessa lette- rale interpretazione della clausola non ne avrebbe potuto consentire la individuazione, tra i suoi destinatari, dei dipendenti che, come esso ricorrente, dovessero svolgere, non opere temporanee fuori sede, ma, quotidianamente e continua- tivamente, la loro attività in cantieri disparati e insi- stenti in località diverse, operando invece, nei confronti di questi, quanto disposto dal paragrafo III, lettera b), per i lavoratori "comandati in trasferta", e cioè la corre- sponsione di una indennità giornaliera nella misura fissata dall'accordo sindacale aziendale del 24 maggio 1985 in so- stituzione di quella indicata nella contrattazione colletti- va. Deve convenirsi con il ricorrente che la motivazione svolta sul punto dal giudice di merito presenta caratteri di evi- dente lacunosità apparendo del tutto apodittiche le afferma- zioni in ordine alla applicabilità della clausola di cui al paragrafo XI indiscriminatamente a tutti i lavoratori dipen- denti anche se con contratto a tempo indeterminato e anche se comandati a svolgere la loro attività non continuativa- mente in unico cantiere ma in luoghi diversi e mutevoli se- condo le esigenze della azienda. Ma, pur tanto premesso, il vizio non può condurre alla cassazione della pronuncia. E invero, sia la clausola in questione che quella di cui al paragrafo III del contratto collettivo, invocata dal ricor- rente, fanno pur sempre espresso riferimento alla "indennità di trasferta". E infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, il diritto alla indennità di trasferta, che trova presupposto e giustifica- zione esclusivamente in "temporanei" allontanamenti del la- voratore dal normale posto di lavoro e nella maggiore onero- sità delle relative prestazioni, non sussiste quando la pre- stazione lavorativa fuori sede sia normalmente espletata in modo itinerante e quindi costituisca l'elemento abituale, precipuo e caratterizzante del rapporto di lavoro come, nel caso di dipendente da una impresa, allorchè il lavoratore, previo accordo preventivo con il datore di lavoro sulle mo- 5 dalità della prestazione, debba eseguire questa abitualmente in luoghi diversi da quello della sede principale dell'im- presa spostandosi da un cantiere all'altro, anche se lontani dalla sede stessa, per l'esecuzione di lavori diversi, es- sendosi in tale modo convenuta tra le parti una permanente variabilità del luogo di esecuzione del lavoro da effettuar- si secondo la cosiddetta prestazione itinerante (Cass., 22 agosto 1997, n. 7872; Cass., 16 maggio 1995, n. 5355). Con il secondo motivo, il ricorrente espone che il tribuna- le ha erroneamente ritenuto tardiva e inammissibile la ri- chiesta di applicazione degli accordi aziendali in materia di trasferte, avendo violato o erroneamente interpretato il primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile e il secondo comma dell'articolo 437 dello stesso codice, e ciò in quanto nessuna "novità" era ravvisabile rispetto alla domanda originaria essendo rimasti immutati sia il petitum che la causa petendi ed essendo stata opposta la applicabi- lità degli accordi, in luogo del contratto collettivo, dalle stesse datrici di lavoro convenute con i primi atti difensi- vi. A proposito di questa doglianza, va preliminarmente disat- tesa la tesi opposta dalle società controricorrenti, secondo la quale essa sarebbe inammissibile, in quanto non conter- rebbe alcuna critica nei confronti di quella parte della mo- tivazione nella quale il tribunale avrebbe ritenuto che, in ogni caso, la pretesa del lavoratore sarebbe stata pur sem- pre infondata nel merito. E infatti, contrariamente a un ta- le assunto, il tribunale, che la previsione contenuta nell'accordo aziendale in materia di "indennità di cantiere" o "diaria" era migliorativa rispetto a quella riferita nel contratto nazionale alla indennità di trasferta, e che, at- traverso essa si era inteso proprio concedere benefici eco- nomici ai dipendenti che normalmente prestavano attività in località non coincidenti con la sede della azienda e che non avrebbero avuto diritto, derivandone quindi che, almeno ad avviso del giudice del merito, la decisione sulla domanda fondata sulla applicabilità della contrattazione aziendale, qualora si fosse superato l'ostacolo frapposto dalla rileva- ta "novità", avrebbe potuto essere di accoglimento della pretesa svolta in linea subordinata. Tanto premesso, deve riconoscersi la fondatezza della censu- ra svolta dal ricorrente. Deve a questo fine ribadirsi il principio già affermato da questa Corte secondo il quale si ha mutamento della causa petendi, con conseguente introduzione di una domanda nuova, preclusa in appello nel processo del lavoro, a norma dell'articolo 437 del codice di procedura civile, quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi ele- menti materiali, e quindi non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica del rapporto, conseguendone che non è configurabile un mutamento della causa petendi quando il lavoratore, avendo chiesto l'accertamento del pro- prio diritto al conseguimento di benefici economici, si li- miti a modificare il parametro della qualificazione giuridi- 7 ca dei fatti, facendo riferimento, a sostegno della pretesa azionata, a una specifica previsione del contratto colletti- vo aziendale, invece che del contratto collettivo nazionale, e ciò in quanto ciò che viene a subire una modificazione non è il fatto posto a base della richiesta ma esclusivamente la normativa di riferimento che la parte indica al giudice, co- me legittimante la sussistenza del diritto vantato (Cass., 14 luglio 2000, n. 9401; Cass., 9 febbraio 1999, n. 1104; Cass., 20 aprile 1998, n. 4008). Insomma, allo scopo di accertare se in una simile ipotesi si abbia la introduzione di una inammissibile domanda nuova ri- spetto a quella originariamente proposta, occorre controlla- re se attraverso quella "nuova" venga prospettata una diver- sa causa petendi, intesa come fatto materiale costituente il presupposto del petitum richiesto in attribuzione. E nella specie questa indagine non è stata compiuta dal giu- dice di merito avendo lo stesso avuto riguardo esclusivamen- te alla normativa di riferimento senza procedere invece alla interpretazione della richiesta formulata con l'atto intro- duttivo del giudizio, in quanto se con questa il lavoratore, pur instando, formalmente, per la attribuzione della "inden- nità di trasferta", avesse di fatto richiesto il riconosci- mento di un beneficio economico in corrispettivo del sacri- ficio da lui sopportato per le continuative prestazioni la- vorative da eseguirsi in località distanti dalla sede della azienda, la "novità" sarebbe stata da escludersi. D'altra parte, sembrerebbe che, al di là della formulazione usata 0 08 nella clausola dell'accordo aziendale, pur sempre la stessa pare riguardare il concetto di "trasferta" se pure diversa- mente denominato per rapportarlo alla specificità delle mo- dalità di svolgimento del lavoro richiesto ai dipendenti della impresa, come del resto almeno per quanto si assumeB nel motivo di ricorso, ma ciò dovrà essere oggetto di accer- tamento da parte del giudice di rinvio in tale senso si -> sarebbe ammesso nell'atto di costituzione in giudizio della società a responsabilità S.M.E., avendo questa eccepito alla domanda dell'attore (secondo quanto esposto nella pagina 21 del ricorso per cassazione) la inapplicabilità del contratto nazionale per essere la materia delle "trasferte" discipli- nata da quello aziendale. Con il terzo motivo, si deduce violazione ed erronea appli- cazione degli articoli 2120 del codice civile e 115 del co- dice di procedura civile, per non avere il tribunale ricono- sciuto la spettanza, sul dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto, della ulteriore somma di lire 2.510.507, pur essendosi di questa fornito dimostrazione e non avendo am- messo, in ogni caso, l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio. La doglianza è evidentemente infondata traducendosi in una protesta, svolta in via meramente assertoria, della inesat- tezza della quantificazione del dovuto a titolo di tratta- mento di fine rapporto. Per le ragioni sopra esposte, si impone quindi, in accogli- mento del secondo motivo del ricorso, la parziale cassazione -della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d'appello di Bari, che, previa ade- guata attività di interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio e di indagine al fine di accertare la effettiva vo- lontà delle parti stipulanti l'accordo aziendale in questio- ne, deciderà sulla applicabilità o meno nella specie della clausola in questo contenuta in materia di indennità di can- tiere e di diarie. La stessa Corte territoriale provvederà, all'esito, alla regolamentazione anche delle spese del giu- dizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al moti- vo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appel- lo di Bari. Così deciso in Roma il 19 marzo 2001. Il consigliere estensore Il presidente Лилитаю делувій Pati n humhmm, Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 16 MAG. 2001 oggi, IL CANCELLIERE 3 3 5 . 0 N 1 . 3 T 7 R - A 8 A S - ' S L 1 A L 1 T E I , D D E A I , S G S E O G L P N E L S E I L S O N B I I G A A O D L 10 O L A A T E T T D D I S E R O , I P D O R M I O T S I A G D E E R T N E S E