All'esito dell'attivita' istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo' disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all' articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 . ((2)) 2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:
a) il Fondo di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 , per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29;
b) la dotazione del Fondo di cui all' articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , e' incrementata di 120 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
3-bis. L' articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 , si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 , ha disposto (con l'art. 26, comma 11) che "Le disposizioni di cui all' articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 , si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo".