Articolo 6 del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
Articolo 5 quaterArticolo 6 bis
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22 marzo 2022
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21 maggio 2022
Art. 6. ((Bonus sociali per elettricita' e gas)) 1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, ((il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricita' e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017)) , come successivamente aggiornato dall' ((Autorita' di regolazione per energia,)) reti e ambiente in attuazione di quanto disposto ((dal medesimo articolo 1, comma 3)) , e' pari a 12.000 euro.
(( 1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalita' previste dall' articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 )) 2. Agli oneri derivanti ((dal comma 1-bis)) , valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

(2)

-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini delle dichiarazioni ISEE l' articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 , si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei bonus sociali elettricita' e gas l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus, e' oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022.
Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo e' rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo periodo".
Entrata in vigore il 21 maggio 2022
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