Art. 3. 1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 2,comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
ove:
C j indica la somma finale da ripartire al soggetto j-esimo;
P i indica la somma per ciascun progetto da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e);
M j indica il coefficiente di compenso professionale di cui al comma 2;
N j indica il coefficiente di prestazione di cui al comma 3;
∑ indica la sommatoria dei prodotti dei coefficienti di compenso e prestazione di tutti i soggetti tra i quali e' ripartito il compenso P i.
2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto, e' cosi' fissato:
a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50;
b) collaboratore tecnico che partecipa direttamente alla redazione degli elaborati: 0,30;
c) altri collaboratori: 0,15.
3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) ed e) non e' totale, e' fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore all'unita'.
4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso e' ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.
5. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) e' ripartita in parti uguali.
6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.
7. La liquidazione dell'incentivo avviene su disposizione del dirigente dell'Ufficio attuatore dell'intervento, in corrispondenza del progressivo completamento di ciascuna delle seguenti fasi del procedimento, previa acquisizione della relativa documentazione d'ufficio:
a. approvazione della progettazione preliminare;
b. approvazione della progettazione definitiva;
c. validazione della progettazione esecutiva;
d. aggiudicazione dei lavori;
e. singoli stati di avanzamento dei lavori;
f. collaudo dei lavori.
8. La liquidazione delle somme di cui al comma precedente e' disposta dal dirigente responsabile del relativo capitolo di spesa nei termini di legge, previa verifica del rispetto del comma 1 dell'articolo 4.
9. La liquidazione in acconto ai sensi del comma 7 e' comunque subordinata alla verifica di cui all'articolo 4 comma 2 del presente regolamento.
Parte di provvedimento in formato grafico
ove:
C j indica la somma finale da ripartire al soggetto j-esimo;
P i indica la somma per ciascun progetto da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e);
M j indica il coefficiente di compenso professionale di cui al comma 2;
N j indica il coefficiente di prestazione di cui al comma 3;
∑ indica la sommatoria dei prodotti dei coefficienti di compenso e prestazione di tutti i soggetti tra i quali e' ripartito il compenso P i.
2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto, e' cosi' fissato:
a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50;
b) collaboratore tecnico che partecipa direttamente alla redazione degli elaborati: 0,30;
c) altri collaboratori: 0,15.
3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) ed e) non e' totale, e' fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore all'unita'.
4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso e' ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.
5. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) e' ripartita in parti uguali.
6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.
7. La liquidazione dell'incentivo avviene su disposizione del dirigente dell'Ufficio attuatore dell'intervento, in corrispondenza del progressivo completamento di ciascuna delle seguenti fasi del procedimento, previa acquisizione della relativa documentazione d'ufficio:
a. approvazione della progettazione preliminare;
b. approvazione della progettazione definitiva;
c. validazione della progettazione esecutiva;
d. aggiudicazione dei lavori;
e. singoli stati di avanzamento dei lavori;
f. collaudo dei lavori.
8. La liquidazione delle somme di cui al comma precedente e' disposta dal dirigente responsabile del relativo capitolo di spesa nei termini di legge, previa verifica del rispetto del comma 1 dell'articolo 4.
9. La liquidazione in acconto ai sensi del comma 7 e' comunque subordinata alla verifica di cui all'articolo 4 comma 2 del presente regolamento.