Art. 67. 1. Dopo l'art. 21 e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 22 (Procedure per l'istituzione, la modifica o la soppressione dei profili professionali). - 1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588 , possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all' art. 45 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi.
2. Il Ministro della pubblica istruzione individuera', d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
3. Nella stessa sede si fara' luogo, ove necessario, alla revisione delle modalita' di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari".
Note all' art. 67:
- Il D.P.R. n. 588/1985 concerne: "Profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e delle istituzioni educative statali".
- Il testo dell' art. 45 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 45 (Qualifiche e profili professionali). - Le qualifiche funzionali del personale non docente dovranno conformarsi ai principi indicati nell'articolo 2 della presente legge.
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno identificati con le modalita' di cui all' art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , sentita una apposita commissione, i profili delle singole qualifiche in armonia con quanto disposto dal primo comma del presente articolo.
La commissione di cui al comma precedente, presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta pariteticamente da sei rappresentanti dell'amministrazione e da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, e' nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Per la formulazione dei profili si applica quanto disposto nell'articolo 3, primo comma, della presente legge".
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 93/1983 e' riportato in nota all'art. 7.
"Art. 22 (Procedure per l'istituzione, la modifica o la soppressione dei profili professionali). - 1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588 , possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all' art. 45 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi.
2. Il Ministro della pubblica istruzione individuera', d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
3. Nella stessa sede si fara' luogo, ove necessario, alla revisione delle modalita' di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari".
Note all' art. 67:
- Il D.P.R. n. 588/1985 concerne: "Profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e delle istituzioni educative statali".
- Il testo dell' art. 45 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 45 (Qualifiche e profili professionali). - Le qualifiche funzionali del personale non docente dovranno conformarsi ai principi indicati nell'articolo 2 della presente legge.
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno identificati con le modalita' di cui all' art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , sentita una apposita commissione, i profili delle singole qualifiche in armonia con quanto disposto dal primo comma del presente articolo.
La commissione di cui al comma precedente, presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta pariteticamente da sei rappresentanti dell'amministrazione e da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, e' nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Per la formulazione dei profili si applica quanto disposto nell'articolo 3, primo comma, della presente legge".
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 93/1983 e' riportato in nota all'art. 7.