Articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 65Articolo 62
Versione
10 gennaio 2002
Art. 66. (L)
Documenti in cantiere
(legge n. 1086 del 1971, art. 5) 1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonche' un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti e' responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori e' anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente