Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 36Articolo 37
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10 gennaio 2002
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25 marzo 2006
Art. 47. (L)
Sanzioni a carico dei notai
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21) 1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili
costituisce violazione dell' articolo 28 della legge 16 febbraio
1913, n. 89 , e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto
dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilita' inerente al
trasferimento o alla divisione dei terreni; ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 2005, N. 304)) .
Entrata in vigore il 25 marzo 2006
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