Articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 75Articolo 77
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10 gennaio 2002
Art. 76. (L)
Comunicazione della sentenza
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 8) 1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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