Art. 134. (L)
Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136) 1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformita' dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136) 1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformita' dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"
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