Articolo 3 bis del Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20
Articolo 3Articolo 5
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2 aprile 1979
Art. 3-bis. Art. 3 - bis

((Con effetto dal 1 aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale, giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.))
Entrata in vigore il 2 aprile 1979
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