Art. 55. Sistema tecnico-finanziario della Gestione marittimi
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara e' organizzata con il sistema della ripartizione.
Contemporaneamente sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 .
Le attivita' e le passivita' appartenenti ai Fondi soppressi, compresa la riserva accumulata nel Fondo a ripartizione ai sensi dell'articolo 88 del citato testo unico sono devoluti alla Gestione marittimi e se ne terra' conto ai fini della determinazione del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 56, salvo le diverse destinazioni della presente legge.
Presso la Gestione predetta e' costituita una speciale riserva mediante il prelievo del 5 per cento dei contributi di spettanza della Gestione marittimi.
Alla data predetta la speciale riserva deve essere pari a lire 1.000 milioni da computare ai fini della determinazione del disavanzo patrimoniale ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 56.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, la percentuale suddetta puo' essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico della Gestione marittimi.
A tal fine si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.
I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste dall' articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall' articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260 .
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara e' organizzata con il sistema della ripartizione.
Contemporaneamente sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 .
Le attivita' e le passivita' appartenenti ai Fondi soppressi, compresa la riserva accumulata nel Fondo a ripartizione ai sensi dell'articolo 88 del citato testo unico sono devoluti alla Gestione marittimi e se ne terra' conto ai fini della determinazione del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 56, salvo le diverse destinazioni della presente legge.
Presso la Gestione predetta e' costituita una speciale riserva mediante il prelievo del 5 per cento dei contributi di spettanza della Gestione marittimi.
Alla data predetta la speciale riserva deve essere pari a lire 1.000 milioni da computare ai fini della determinazione del disavanzo patrimoniale ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 56.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, la percentuale suddetta puo' essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico della Gestione marittimi.
A tal fine si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.
I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste dall' articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall' articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260 .