Art. 37. Riscatto della navigazione effettuata su navi straniere
I marittimi italiani possono chiedere di riscattare i periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera straniera, purche' la navigazione medesima non sia gia' riconosciuta utile ai fini previdenziali dalle leggi dello Stato cui la nave appartiene o in forza di accordi o convenzioni internazionali ovvero il marittimo italiano, pur essendo stato assoggettato alla contribuzione della assicurazione straniera, non consegua il diritto a prestazioni secondo le norme di questa assicurazione.
Analoga facolta' e' ammessa, alle stesse condizioni, per i connazionali che abbiano svolto servizi di pilotaggio in acque straniere, limitatamente ai servizi compiuti nei due anni che precedono la data di presentazione della domanda.
In tali casi i periodi di dipendenza da compagnie straniere e da altri organismi ai quali e' affidata nei Paesi esteri la direzione dei servizi di pilotaggio sono computati utili in ragione di tre quinti della loro durata effettiva e corrispondentemente e' ridotto a tre quinti il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, se trattasi di periodi di servizio compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora invece, il servizio sia posteriore, esso e' computato per intero, sempre nei limiti di due anni, e il contributo dovuto e' quello complessivo previsto dal precedente articolo 7.
I periodi di navigazione su navi straniere ed i servizi di pilotaggio in acque straniere compiuti dopo il conseguimento della pensione, secondo le norme contenute nella presente legge, non possono essere riscattati.
I riscatti di cui ai comma precedenti sono di esclusiva pertinenza della Gestione marittimi, sia per i contributi, sia per le corrispondenti quote di pensione che restano a carico della Gestione medesima.
La navigazione ed i servizi riscattati sono considerati utili per conseguire il diritto alle ordinarie prestazioni previste dalla legislazione sulla previdenza marinara, esclusa in ogni caso la pensione privilegiata di cui all'articolo 15, lettera d), per eventi occorsi a bordo di navi straniere o comunque connessi all'espletamento del servizio.
Il riconoscimento e' subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dei documenti prescritti dall'articolo 44 del regolamento approvato con il regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447 , ed al versamento del contributo nella misura complessiva prevista per l'iscritto e l'armatore italiano dal precedente articolo 7.
Il contributo e' calcolato in base alle retribuzioni dei marittimi imbarcati su navi nazionali ed alla aliquota contributiva vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Il marittimo decade dalla facolta' di riscatto se la relativa domanda e' presentata dopo trascorsi due anni dalla data in cui ha avuto fine ciascuno dei periodi di navigazione che si intendono riscattare.
Ferme restando tutte le precedenti disposizioni circa il calcolo del contributo dovuto per il riscatto, la retribuzione da applicare ai servizi, di pilotaggio svolti all'estero e' quella stabilita dalla tabella G. M. n. 2, allegata alla presente legge per i piloti italiani del primo gruppo di porti.
Sono fatti salvi i diversi termini previsti da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali.
I marittimi italiani possono chiedere di riscattare i periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera straniera, purche' la navigazione medesima non sia gia' riconosciuta utile ai fini previdenziali dalle leggi dello Stato cui la nave appartiene o in forza di accordi o convenzioni internazionali ovvero il marittimo italiano, pur essendo stato assoggettato alla contribuzione della assicurazione straniera, non consegua il diritto a prestazioni secondo le norme di questa assicurazione.
Analoga facolta' e' ammessa, alle stesse condizioni, per i connazionali che abbiano svolto servizi di pilotaggio in acque straniere, limitatamente ai servizi compiuti nei due anni che precedono la data di presentazione della domanda.
In tali casi i periodi di dipendenza da compagnie straniere e da altri organismi ai quali e' affidata nei Paesi esteri la direzione dei servizi di pilotaggio sono computati utili in ragione di tre quinti della loro durata effettiva e corrispondentemente e' ridotto a tre quinti il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, se trattasi di periodi di servizio compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora invece, il servizio sia posteriore, esso e' computato per intero, sempre nei limiti di due anni, e il contributo dovuto e' quello complessivo previsto dal precedente articolo 7.
I periodi di navigazione su navi straniere ed i servizi di pilotaggio in acque straniere compiuti dopo il conseguimento della pensione, secondo le norme contenute nella presente legge, non possono essere riscattati.
I riscatti di cui ai comma precedenti sono di esclusiva pertinenza della Gestione marittimi, sia per i contributi, sia per le corrispondenti quote di pensione che restano a carico della Gestione medesima.
La navigazione ed i servizi riscattati sono considerati utili per conseguire il diritto alle ordinarie prestazioni previste dalla legislazione sulla previdenza marinara, esclusa in ogni caso la pensione privilegiata di cui all'articolo 15, lettera d), per eventi occorsi a bordo di navi straniere o comunque connessi all'espletamento del servizio.
Il riconoscimento e' subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dei documenti prescritti dall'articolo 44 del regolamento approvato con il regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447 , ed al versamento del contributo nella misura complessiva prevista per l'iscritto e l'armatore italiano dal precedente articolo 7.
Il contributo e' calcolato in base alle retribuzioni dei marittimi imbarcati su navi nazionali ed alla aliquota contributiva vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Il marittimo decade dalla facolta' di riscatto se la relativa domanda e' presentata dopo trascorsi due anni dalla data in cui ha avuto fine ciascuno dei periodi di navigazione che si intendono riscattare.
Ferme restando tutte le precedenti disposizioni circa il calcolo del contributo dovuto per il riscatto, la retribuzione da applicare ai servizi, di pilotaggio svolti all'estero e' quella stabilita dalla tabella G. M. n. 2, allegata alla presente legge per i piloti italiani del primo gruppo di porti.
Sono fatti salvi i diversi termini previsti da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali.