Art. 64. Ammortamento del disavanzo
Gli importi a debito della Gestione speciale verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, valutato alla data di entrata in vigore della presente legge e comprensivo degli oneri derivanti alla Gestione speciale sino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei successivi articoli, saranno rimborsati in quindici annualita' posticipate al tasso di interesse del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967.
Le annualita' di cui al primo comma, per i primi 7 anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue:
Rate
di ammortamento
(milioni di lire)
1° anno................................... 905
2° anno................................... 795
3° anno................................... 675
4° anno................................... 570
5° anno................................... 460
6° anno................................... 355
7° anno................................... 255 ((3))
Per gli anni successivi le annualita' di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, sentiti il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le annualita' di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto, sesto e settimo anno, nell'importo di L. 570 milioni ciascuna".
Gli importi a debito della Gestione speciale verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, valutato alla data di entrata in vigore della presente legge e comprensivo degli oneri derivanti alla Gestione speciale sino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei successivi articoli, saranno rimborsati in quindici annualita' posticipate al tasso di interesse del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967.
Le annualita' di cui al primo comma, per i primi 7 anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue:
Rate
di ammortamento
(milioni di lire)
1° anno................................... 905
2° anno................................... 795
3° anno................................... 675
4° anno................................... 570
5° anno................................... 460
6° anno................................... 355
7° anno................................... 255 ((3))
Per gli anni successivi le annualita' di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, sentiti il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le annualita' di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto, sesto e settimo anno, nell'importo di L. 570 milioni ciascuna".