Articolo 38 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 37Articolo 39
Versione
1 giugno 1983
>
Versione
27 gennaio 1999
>
Versione
4 febbraio 2003
>
Versione
1 marzo 2006
>
Versione
9 agosto 2007
Art. 38. 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233)) . ((19)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233)) . ((19)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233)) . ((19)) 5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

--------------- AGGIORNAMENTO (19)
- Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233 , ha disposto (con l'art. 1, comma 19-quinquies) l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 1, comma 19-quinquies del D.L. medesimo.
- Il regolamento di cui all' art. 1, comma 19-quinquies del D.L. 18 maggio 2006, n. 181 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233 , e' stato emanato con D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108 , pubblicato in G.U. 25/07/2007, n. 171.
Entrata in vigore il 9 agosto 2007
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente