Articolo 120 septies del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 120 sexiesArticolo 120 novies
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3 luglio 2016
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11 agosto 2023
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21 marzo 2025
Art. 120-septies. (( (Principi generali).)) ((1. Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente capo:
a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;
b) basano la propria attivita' sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui e' esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.)) ((70)) ------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 21 marzo 2025
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