Articolo 155 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
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Art. 155.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141
(37) ((38)) ------------- AGGIORNAMENTO (37) Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10, comma
7) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e cancellati i soggetti ivi iscritti".

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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , come modificato dall' art. 7, comma 3 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 , ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti".
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 , nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 18 dicembre 2010
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