Articolo 49 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 48Articolo 44
Versione
1 gennaio 1994
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Versione
27 giugno 2015
Art. 49. Assegni circolari 1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonche' di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La Banca d'Italia ((...)) determina la misura, la composizione e le modalita' per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.
Entrata in vigore il 27 giugno 2015
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