2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 , le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.
3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un ((esposto)) da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica ((all'esponente)) la possibilita' di adire i sistemi previsti dal presente articolo.
(38)
--------------- AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , come modificato dall' art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 , ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".