Articolo 120 bis del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 120 septies deciesArticolo 120 undevicies
Versione
3 dicembre 2010
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11 agosto 2023
Art. 120-bis. ((Recesso

1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalita' e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.))
Entrata in vigore il 11 agosto 2023
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