Articolo 121 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 86Articolo 81
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Art. 121. Definizioni 1. Nel presente capo, l'espressione:
a) " Codice del consumo " indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ;
b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
c-bis) (("servizio accessorio" indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;)) ; ((120)) d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per ((presentare, proporre ovvero)) concludere il contratto di credito; ((120))
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza;
f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtu' di un contratto di credito;
g-bis) (("importo totale dovuto dal consumatore" indica la somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito;)) ((120)) h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita' commerciale o professionale ((e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis,)) svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attivita' previste ((dalla legislazione vigente)) , almeno una delle seguenti attivita': ((120))
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa;
l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito ((;)) ((120)) m-bis) (("profilazione" indica l'attivita' definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;)) ((120)) m-ter) (("servizio di consulenza" indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 124.2 in merito a una o piu' operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attivita' indicate negli articoli 123, 123-bis, 124, 124-bis e 125-novies non implicano un servizio di consulenza;)) ((120)) m-quater) (("servizio di consulenza sul debito" indica l'assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, finanziatori o intermediari del credito, o gestori di crediti in sofferenza o acquirenti di crediti in sofferenza quali definiti all'articolo 114.1, comma 1, lettere c) ed e), a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficolta' nel rispettare i propri impegni finanziari;)) ((120)) m-quinquies) (("trattamento" indica l'attivita' definita all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) 2016/679.)) ((120)) 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.

--------------- AGGIORNAMENTO (120)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all' articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 , secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".
Entrata in vigore il 23 gennaio 2026
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