Articolo 125 septies del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 100Articolo 102
Versione
3 dicembre 2010
Art. 125-septies. ((Cessione dei crediti )) (( 1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell' articolo 1248 del codice civile .
2. Il consumatore e' informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le modalita' con cui il consumatore e' informato. ))
Entrata in vigore il 3 dicembre 2010
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