Articolo 95 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 68Articolo 69 1
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1 gennaio 1994
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Versione
6 agosto 2004
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23 gennaio 2026
Art. 95.
Succursali di banche ((di Stato terzo)) 1. Alle succursali di banche ((di Stato terzo)) si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e ((dall'articolo 58-sexies, nonche')) dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.
Entrata in vigore il 23 gennaio 2026
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