Art. 95.
Succursali di banche ((di Stato terzo)) 1. Alle succursali di banche ((di Stato terzo)) si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e ((dall'articolo 58-sexies, nonche')) dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.
Succursali di banche ((di Stato terzo)) 1. Alle succursali di banche ((di Stato terzo)) si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e ((dall'articolo 58-sexies, nonche')) dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.