Articolo 128 septies del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
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Art. 128-septies. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi 1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2 ((, ovvero nella sezione speciale di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis,)) , e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: ((70)) a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita';
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalita', compreso il superamento di un apposito esame;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169 .
1-bis. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale.
1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge. (37) (38)

--------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 , nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 3 luglio 2016
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