Articolo 13 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 12Articolo 12 ter
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1 gennaio 1994
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13 dicembre 2016
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23 gennaio 2026
Art. 13. Albo 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche ((di Stato terzo)) , nonche' le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
Entrata in vigore il 23 gennaio 2026
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